Giovedì 16 novembre 2023, presso la sede dell’ARAN, le Organizzazioni Sindacali di categoria e le Confederazioni, ha siglato l’accordo sulle nuove modalità di adesione a ESPERO, il Fondo di previdenza complementare per il personale della scuola. La firma fa seguito alla sottoscrizione dell’ipotesi dell’accordo che era stata già firmata il 4 giugno 2022.
L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire tutti i lavoratori della scuola e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
INFORMATIVA E SILENZIO ASSENSO
Secondo quanto previsto dall’Accordo, all’atto della firma del contratto di assunzione a tempo indeterminato, l’Amministrazione fornirà al lavoratore una specifica informativa riguardante il Fondo Espero, con esplicito riferimento anche al fatto che l’adesione potrà avvenire anche mediante silenzio-assenso, nel caso in cui non vi sia stata espressa richiesta di non aderire (si vedano i paragrafi successivi).
Per un approfondimento sul fondo Espero si veda questo articolo.
ADESIONE AL FONDO
L’adesione al “Fondo” avviene:
- mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive
- mediante silenzio-assenso nel rispetto delle direttive Covip.
Nei nove mesi successivi alla data di “assunzione”, il lavoratore può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione.
Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità previste, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.
Entro il 10 del mese, le amministrazioni comunicano al “Fondo” – nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione – i nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso, per effetto della scadenza del termine dei nove mesi ivi previsto, avvenuta nel corso del mese precedente.
COMUNICAZIONE DELL’ISCRIZIONE
Entro 30 giorni dalla comunicazione da parte delle amministrazioni al fondo, il “Fondo” stesso comunica al lavoratore iscritto mediante silenzio-assenso:
- l’avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l’iscrizione nonché i flussi di finanziamento attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
- il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l’adesione mediante silenzio-assenso e le altre scelte di investimento disponibili;
- la documentazione di cui all’art. 6, comma 5, del “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020” e le indicazioni di cui all’art. 6, comma 6, del suddetto regolamento;
- la possibilità del recesso ai sensi dell’art. 6, con specifica informativa su modalità e termini per l’esercizio di tale diritto nonché sul link al sito del “Fondo” ove è possibile scaricare la modulistica o accedere alla procedura web previste dall’art. 6, comma 3.
DIRITTO DEL RECESSO DEL LAVORATORE ISCRITTO CON SILENZIO ASSENSO
L’iscritto mediante silenzio-assenso dispone di un termine di 30 giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.
Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di comunicazione dell’adesione.
Per esercitare il diritto di recesso, l’aderente invia una comunicazione al “Fondo”, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il “Fondo” rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.
Il “Fondo”, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare, al lavoratore e/o all’amministrazione, le somme eventualmente da questi pervenute.
Entro il 10 del mese, il “Fondo” comunica alle amministrazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari di cui all’art. 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini previsti e per i quali, conseguentemente, vanno attivati i predetti flussi finanziari.
Per un approfondimento sul fondo Espero si veda questo articolo.
Previdenza complementare e fondo espero: vantaggi e modalità di iscrizione