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Fondo Espero e adesione anche mediante silenzio-assenso: sottoscritta l’ipotesi di accordo

É stata sottoscritta all’ARAN l’ipotesi di Accordo sulle modalità di adesione al Fondo Pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

L’accordo è stato sottoscritto nella forma di Ipotesi e sarà efficace solo dopo il completamento dell’iter dei controlli previsto per i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dall’Aran.

L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire tutti i lavoratori della scuola e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

IL FONDO ESPERO
Il Fondo Scuola Espero è stato il primo dei fondi di previdenza complementare costituito per i lavoratori del pubblico impiego. 

Per un approfondimento sul fondo Espero si veda questo articolo.

MODALITÀ DI ADESIONE
L’adesione al “Fondo” avviene:

  1. mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive;
  2. mediante silenzio-assenso, con le modalità indicate dal successivo art. 4, nel rispetto delle direttive Covip.

L’ipotesi di contratto prevede in sostanza che nei nove mesi successivi alla data di “assunzione”, il lavoratore dpuò comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.

Entro il 10 del mese, le amministrazioni comunicano al “Fondo” – nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione – i nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso, per effetto della scadenza del termine dei nove mesi ivi previsto, avvenuta nel corso del mese precedente.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, il “Fondo” comunica al lavoratore iscritto mediante silenzio-assenso:

  1. l’avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l’iscrizione nonché i flussi di finanziamento attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
  2. il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l’adesione mediante silenzio-assenso e le altre scelte di investimento disponibili;
  3. la documentazione di cui all’art. 6, comma 5, del “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020” e le indicazioni di cui all’art. 6, comma 6, del suddetto regolamento;
  4. la possibilità del recesso, con specifica informativa su modalità e termini per l’esercizio di tale diritto nonché sul link al sito del “Fondo” ove è possibile scaricare la modulistica o accedere alla procedura web previste dall’art. 6, comma 3.

VEDI L’IPOTESI DI CONTRATTO

Previdenza complementare e fondo espero: vantaggi e modalità di iscrizione

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