COS’È IL COMPUTO?
Il “computo” consiste nel riconoscimento e nella valorizzazione, ai fini del diritto e della misura della pensione, di periodi di lavoro prestati presso lo Stato o presso altri Enti pubblici, la cui contribuzione è stata versata presso l’Inps o presso altre gestioni. Ai sensi dell’art. 8 del DPR 1092/1973 tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza. In altri termini, i servizi prestati in qualità di docente di ruolo vengono automaticamente computati senza la necessità di presentare apposita domanda di computo.
SERVIZI COMPUTABILI A DOMANDA
Altri servizi sono invece computabili solo a domanda per cui, qualora il docente intenda usufruirne, dovrà presentare apposita istanza di valutazione ai fini pensionistici alla quale seguirà apposito provvedimento di computo da parte dell’amministrazione competente. É questo il caso dei servizi svolti in qualità di supplente fino al 31/12/87 con versamento di contributi a.g.o. (assicurazione generale obbligatoria-INPS). Dopo tale data infatti i contributi per i supplenti sono stati versati in conto Tesoro e poi all’Inpdap e sono valutabili ex-se senza bisogno di alcuna domanda.
Art. 10 DPR 1092/1973
A favore dei dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato è ammesso il computo dei servizi e dei periodi, anteriori alla nomina, indicati dagli articoli seguenti del presente capo. Il diritto al computo di detti servizi e periodi può essere esercitato in tutto o in parte”.
Pertanto, i dipendenti statali possono chiedere il computo parziale o totale dei servizi anteriori alla nomina in ruolo. La domanda deve essere prodotta con l’indicazione dei periodi di cui si chiede la valutazione e va inoltrata almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio (ai sensi dell’art. 147 DPR 1092/1973).
SERVIZI PRESTATI IN QUALITÀ DI SUPPLENTE
Art. 11 DPR 1092/1973 COMMA 1
Sono computati a domanda i servizi prestati [dal personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica] e ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall’art. 41″.
Tali servizi, prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito. Ai sensi della comma 2 dell’art. 11, DPR 1092/1973 ai fini del computo di tali servizi nulla è dovuto dal dipendente.
SERVIZI RESI AD ENTI DIVERSI
Art. 12 DPR 1092/1973
I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto Pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell’interessato.L’amministrazione, l’ente o l’istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o è stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo Stato l’importo dei contributi versati, compresi quelli a carico dell’interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel successivo titolo VII”.
Pertanto sono computabili a domanda i servizi prestati alle dipendenze degli enti locali territoriali con versamenti effettuati all’INPS o altri servizi prestati in altre amministrazioni statali sempre con versamenti INPS.
Sono altresì valutabili i servizi prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato (Patronati Scolastici, ENPAS, INADEL, Banca d’Italia, INPS, ecc.) con iscrizione all’INPS, compreso il servizio di volontariato nei Paesi in via di sviluppo.


