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Cessazioni per pensione anticipata, Quota 100 e Opzione donna

Il Miur ha pubblicato la nota 4644 dell’1/02/2019, recante indicazioni per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni).Il decreto fissa il termine finale del 28 febbraio 2019 per la presentazione, da parte di tutto il personale del Comparto scuola, delle domande di cessazione per pensionamento anticipato dal servizio. Rimane confermato, anche per i Dirigenti Scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2019 per la presentazione delle domande di dimissione volontaria e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico già previste.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI CESSAZIONE
Chi può presentare domanda di cessazione Il decreto, in particolare, prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata per il personale del comparto scuola in possesso di uno dei seguenti requisiti al 31 dicembre 2019:

  • conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un età anagrafica di almeno 62 anni e di un anzianità contributiva minima di 38 anni (cd. pensione quota 100)
  • accesso alla pensione anticipata se risulta maturata un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. In tali casi è, anche, consentito chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza)
  • diritto al trattamento pensionistico anticipato, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni (Opzione donna). Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare, espressamente, la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

COME PRESENTARE DOMANDA DI CESSAZIONE
Gli interessati hanno facoltà di presentare le domande di cessazione e le eventuali revoche con le seguenti modalità:

  • i Dirigenti Scolastici e il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, compresi gli insegnanti di religione, utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea;
  • il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali. 

COME PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE
Le domande di pensione devono essere invece inviate direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;

2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

 

APE SOCIALE, PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORI GRAVOSI E PER I LAVORATORI PRECOCI
Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavori gravosi o per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1° settembre 2019.

Vedi la nota n. 4644 dell’1/02/2019

 

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