L’art. 231-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ha previsto la possibilità di attivare nell’anno scolastico 2020/2021 ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato, dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea (c.d. supplenze COVID).
L’organico COVID rappresenta un organico aggiuntivo rispetto a quello ordinario previsto allo scopo di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in presenza.
Tale norma, nella sua formulazione originaria prevedeva che, in caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si sarebbero risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo, fermo restando la possibilità di usufruire eventualmente della NaSPI, qualora si sia in possesso dei requisiti per richiederla.
In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sarebbero stati riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa.
IL DECRETO AGOSTO
La Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (c.d. Decreto Agosto) è intervenuta eliminando l’automatica risoluzione contrattuale dei contratti nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.
6-quater. All’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi».
Con tale modifica si elimina l’automatica risoluzione dei contratti, mentre si stabilisce che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale supplente assicura le prestazioni con le modalità di lavoro agile (come avviene per tutto il personale docente). A supporto dell’erogazione di tali prestazioni, le scuole possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa di 10 milioni di euro.
LAVORATORI CHE NON POSSONO LAVORARE IN MODALITÀ AGILE
Come rileva la UIL Scuola, questa dizione elimina il licenziamento in tronco, ma resta l’ambiguità per chi non potrà svolgere il lavoro agile, come per esempio i collaboratori scolastici, nei casi in cui l’emergenza epidemiologica dovesse interessare l’intera istituzione scolastica.