La Legge di Bilancio 2021, in seguito alle modifiche apportate nella V Commissione Bilancio per via dell’approvazione degli emendamenti Casa 165.91 (M5S) e Aprea 165.95 (Forza Italia), prevede che, limitatamente all’a.s. 2021/2022 sia ridotto da 600 a 500 alunni (ovvero da 400 a 300 alunni nelle istituzioni scolastiche autonome situate in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) il parametro di riferimento per l’assegnazione alla scuola di un dirigente scolastico titolare e un DSGA in via esclusiva.
Quindi, si introduce per il solo anno 2021/2002 una deroga all’art. 4, commi 69 e 70 della legge di Stabilità 2012 che ha innalzato a 600 il numero degli alunni necessario ad assicurare alle scuole un dirigente scolastico titolare e un DSGA in via esclusiva. Contestualmente vengono stanziati 13,61 milioni di euro per l’anno 2021 e 27,23 milioni di euro per il 2022 per sostenere l’aumento dei posti di dirigente scolastico e DSGA.
La FLC CGIL, pur ritenendo che la modifica dovrebbe essere strutturale e non limitata al solo a.s. 2021/2022, considera positivamente la significativa diminuzione delle istituzioni scolastiche cosiddette “sottodimensionate” e il conseguente aumento del numero delle istituzioni scolastiche a cui potranno essere assegnati un dirigente scolastico titolare e un DSGA in via esclusiva, con innegabile miglioramento organizzativo e gestionale in una anno scolastico che si preannuncia ancora molto problematico per le scuole a causa dell’emergenza sanitaria.
12-bis. Per l’anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le predette istituzioni sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell’ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche. 12-ter. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 12-bis è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l’anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l’anno 2022. Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 13,61 milioni di euro per l’anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l’anno 2022″.