Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha trasmesso agli uffici scolastici la nota n. 26952 del 12 aprile 2023 relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2023/24.
POSTI COMUNI
La dotazione organica complessiva resta immutata rispetto all’anno scolastico precedente a meno degli incrementi già fissati dai precedenti interventi normativi.
In particolare, rimane invariato l’organico di diritto sui posti comuni pari a 670.450 in totale, comprensivi dei 50.202 di potenziamento.
POSTI DI SOSTEGNO
Per quanto riguarda invece i posti di sostegno occorre considerare l’incremento già previsto dalla Legge di Bilancio 2021, nella misura di 9.000 posti aggiuntivi. In questo modo la dotazione organica complessiva su posto di sostegno ammonta a 126.170.
Tale incremento si aggiunge agli 11.000 posti già assegnati per l’a.s. 2022/23 e 5.000 già assegnati per l’a.s. 2021/2022 (la legge di bilancio 2021 ha infatti previsto che la dotazione organica dei posti di sostegno dovesse essere incrementata di complessivi 25.000 posti nel triennio 2021/22-2023/24.
EDUCAZIONE MOTORIA ALLA SCUOLA PRIMARIA
Al fine dell’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi IV e V della scuola primaria, viene indicata, per l’a.s. 2023/24, viene effettuata una stima del numero delle classi quarte e quinte presso le quali è attivabile l’insegnamento di educazione motoria.
Le classi sono state determinate per scorrimento delle attuali classi terze e quarte funzionanti per regione nell’organico di fatto, come registrate nel SIDI, mentre i posti sono stati stimati ipotizzando due ore di insegnamento per classe e la massima aggregazione a livello provinciale del monte ore residuo per la costituzione di posti interi.
La Tabella 1 individua, pertanto, in 1.740 i posti interi interni che si prevede saranno costituiti, quantificando, per la restante parte, i posti derivanti da aggregazioni orarie, di due ore per classe, ricondotte a posto intero per 2023/24 (2.665 posti a livello nazionale).
In totale si tratta quindi di 4.405 posti.
In attesa dell’espletamento delle prove concorsuali relative allo specifico concorso per i posti di insegnamento di educazione motoria alla scuola primaria, la copertura di tali posti avverrà attraverso il ricorso a contratti di supplenza a favore del personale iscritto nelle graduatorie provinciali delle classi di concorso A-48 e A-49 (come già avvenuto lo scorso anno).
I posti da attivare per l9insegnamento dell’educazione motoria e quelli da destinare alle classi in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 sono ricompresi nel contingente dei posti comuni e dei posti comuni di potenziamento dell’organico di diritto, la cui consistenza costituisce il valore obiettivo anche per l9a.s. 2023/24.
DEROGA ALLA NUMEROSITÀ DELLE CLASSI
Con successivo decreto interministeriale, attualmente in fase di concertazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, si darà attuazione anche per l’a.s. 2023/24 alle previsioni di cui all9art.1, commi 344 e 345, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, nel limite delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nei limiti della quota massima dell’organico del personale docente, a.s. 2023/24, da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, individuata con l’allegato schema di decreto interministeriale.
Più in particolare, il secondo decreto specificherà gli indicatori di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica, nonché le relative soglie di riferimento per l9individuazione delle istituzioni scolastiche nelle quali gli Uffici scolastici regionali potranno autorizzare, nei limiti della quota massima dell’organico del personale docente suindicato, la deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
POSTI DI POTENZIAMENTO
Le SS.LL. avranno cura di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome, tenendo conto dell’individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso. Tale processo non deve in alcun modo creare situazioni di esubero e tiene conto dei posti resi vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni. Per questa ragione, è operabile una ridistribuzione dell’organico, che sarà gestita direttamente dagli Uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome, ai fini di rendere il pi˘ possibile coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento, le scelte delle istituzioni scolastiche.
I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto – nella scuola secondaria – per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.
Le attività di potenziamento introdotte dalla L. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all9insegnamento della Religione cattolica.
Come richiamato in precedenti note, va garantita l9istituzione, nell’organico di potenziamento dei C.P.I.A., di almeno due posti di italiano per alloglotti, classe di concorso A-23.


