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CONSOLIDAMENTO DEGLI ORGANICI DI DIRITTO ALLE SITUAZIONI DI FATTO

ORGANICO DI DIRITTO E ORGANICO DI FATTO
L’organico di diritto è costituito dai posti di insegnamento e dalle cattedre determinate in via previsionale sulla base del numero di alunni iscritti in ciascun anno di corso nonché sulla base della previsione di transito all’anno successivo. Il numero degli iscritti, rapportato alla loro allocazione in classi, ai piani orario relativi ai loro indirizzi di studio, ai decreti costitutivi di cattedra per ciascuna materia d’insegnamento, ai moduli organizzativi della didattica, ed infine elaborato secondo specifici algoritmi stabiliti dalla norma, determina il c.d. “organico di diritto“.

Accade pressoché sempre che l’organico di fatto, corrispondente alla situazione reale, diverga da quello di diritto a causa di diversi fattori in gran parte inevitabili. Infatti, le previsioni sono effettuate nel corso dell’anno precedente quando non è ancora noto con esattezza il numero degli alunni che transiteranno all’anno successivo e non tiene conto di ulteriori fattori che possono subentrare successivamente: trasferimenti di alunni da una scuola all’altra, nuove iscrizioni e, nel caso degli alunni con disabilità, nuove certificazioni ai sensi della Legge 104/1992 o le richieste di insegnanti di sostegno in deroga al numero fissato nell’organico di diritto.

Esso, inoltre, tiene conto di esigenze che possono essere accertate e verificate solo in relazione a un specifico anno scolastico e non possono essere soggette ad automatismi di trascinamento da un anno all’altro; si pensi, ad esempio, ai posti presso le istituzioni ospedaliere e carcerarie, ai posti per progetti speciali quali il recupero della dispersione scolastica e delle tossicodipendenze.

I posti in organico di diritto, qualora vacanti e disponibili, vengono utilizzati per le operazioni di mobilità (com’è noto la mobilità non incide sulla consistenza dei posti disponibili ma solo sulla loro distribuzione territoriale) e per le operazioni di immissione in ruolo. Infatti, in base alle vacanze dei posti di organico di diritto, si programmano le assunzioni a tempo indeterminato. 

I posti in organico di fatto, ivi compresi quelli in deroga, non possono essere utilizzati per la mobilità e per le nuove assunzioni ma vengono utilizzati per le operazioni di assegnazione provvisoria e, per la parte residuale, per gli incarichi di supplenza.

CONSOLIDAMENTO DEGLI ORGANICI DI DIRITTO ALLE SITUAZIONI DI FATTO
I Dirigenti scolastici dopo aver accertato la regolarità delle posizioni degli alunni iscritti, procederanno alla formazione delle classi in modo da costituire, tendenzialmente, per il prossimo anno scolastico, le stesse classi previste nell’organico di diritto autorizzato.

Le variazioni rispetto alle classi previsti dall’organico di diritto dovranno rivestire carattere eccezionale ed essere assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi, non previsti in organico di diritto, di alunni non ammessi alla classe successiva, o nuovi riconoscimenti/trasferimenti in entrata o in uscita di alunni diversamente abili.

È altresì necessario comunicare eventuali situazioni che impongano – in considerazioni anche delle responsabilità di danno erariale – la riduzione del numero delle classi attivabili.

I dirigenti scolastici, prima di procedere alla richiesta di nuove classi, dovranno verificare la possibilità di accoglimento degli eventuali nuovi iscritti, la loro provenienza ed la disponibilità alla concessione del “nulla osta” da parte dei Dirigenti Scolastici degli istituti di provenienza, avendo cura di comunicare a quest’ufficio, la scuola di uscita o di destinazione dei suddetti alunni.

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