Si parla spesso di posti in organico di diritto e in organico di fatto. Di seguito vediamo quali sono le differenze.
ORGANICO DI DIRITTO
L’organico di diritto è costituito dai posti di insegnamento e dalle cattedre determinate in via previsionale sulla base del numero di alunni iscritti in ciascun anno di corso nonché sulla base della previsione di transito all’anno successivo. In particolare, il numero degli iscritti, rapportato alla loro allocazione in classi, ai piani orario relativi ai loro indirizzi di studio, ai decreti costitutivi di cattedra per ciascuna materia d’insegnamento, ai moduli organizzativi della didattica, ed infine elaborato secondo specifici algoritmi stabiliti dalla norma, determina il c.d. “organico di diritto“.
ORGANICO DI FATTO
Accade pressoché sempre che l’organico di fatto, corrispondente alla situazione reale, diverga da quello di diritto a causa di diversi fattori in gran parte inevitabili. Infatti, le previsioni sono effettuate nel corso dell’anno precedente quando non è ancora noto con esattezza il numero degli alunni che transiteranno all’anno successivo e non tiene conto di ulteriori fattori che possono subentrare successivamente: trasferimenti di alunni da una scuola all’altra, nuove iscrizioni e, nel caso degli alunni con disabilità, nuove certificazioni ai sensi della Legge 104/1992 o le richieste di insegnanti di sostegno in deroga al numero fissato nell’organico di diritto (i posti in deroga su sostegno rappresentano la quota più significativa dell’organico di fatto).
Esso, inoltre, tiene conto di esigenze che possono essere accertate e verificate solo in relazione a un specifico anno scolastico e non possono essere soggette ad automatismi di trascinamento da un anno all’altro; si pensi, ad esempio, ai posti presso le istituzioni ospedaliere e carcerarie, ai posti per progetti speciali quali il recupero della dispersione scolastica e delle tossicodipendenze.
POSTI SU SOSTEGNO IN DEROGA
La quota più significativa dell’organico di fatto è costituita dai posti di sostegno in deroga. Gli Uffici scolastici regionali possono infatti istituire ai sensi della Legge n. 111 del 15 novembre 2011 e della Sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale, posti in deroga in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave con un rapporto 1:1 per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato.
Per un approfondimento sul tema si veda questo articolo.
COPERTURA DEI POSTI
I posti in organico di diritto, qualora vacanti e disponibili, vengono utilizzati per le operazioni di mobilità (com’è noto la mobilità non incide sulla consistenza dei posti disponibili ma solo sulla loro distribuzione territoriale) e per le operazioni di immissione in ruolo. Infatti, in base alle vacanze dei posti di organico di diritto, si programmano le assunzioni a tempo indeterminato.
Qualora non si riescano a coprire con le immissioni in ruolo (a causa della carenza di candidati presenti nelle graduatorie utili per le immissioni in ruolo) si procede con il conferimento degli incarichi annuali (al 31 agosto).
I posti in organico di fatto, ivi compresi quelli in deroga, in quanto posti non “stabili”, non possono essere utilizzati per la mobilità e per le nuove assunzioni ma vengono utilizzati per le operazioni di assegnazione provvisoria e, per la parte residuale, per gli incarichi di supplenza al 30 giugno.