In riferimento all’Organico dei DSGA (Direttori dei servizi generali e amministrativi), l’articolo 19, comma 5 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 prevede che:
negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014 alle istituzioni scolastiche autonome (con meno di 600 alunni) non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”.
La norma richiamata prevede che alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni (ridotti a 400 nel caso di istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) il posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi non possa essere assegnato in via esclusiva bensì in comune con altra istituzione scolastica, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate.
In proposito, si segnala che la legge di bilancio 2022 ha ridotto i citati limiti sancendo che:
“[…]Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell’ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”.
Di conseguenza, il decreto interministeriale recante le dotazioni organiche ha recepito tale disposto normativo, prevedendo che:
Il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è fissato in quattrocento alunni. Esclusivamente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 […] il numero di alunni individuato nei primi due periodi è ridotto, rispettivamente, a cinquecento e trecento alunni.
Le suindicate disposizioni trovano riscontro nelle consistenze di organico di cui alla tabella “F” allegata allo schema di decreto interministeriale.
Ne consegue, dunque, che i D.S.G.A. titolari nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate (con un numero di alunni inferiore a 500 o 300 nei suddetti casi particolari) possono partecipare alle operazioni di mobilità in qualità di soprannumerari, al fine della assegnazione di una nuova sede di titolarità per l’anno scolastico 2022/23.
In presenza di una scuola sottodimensionata sono possibili due alternative:
- L’abbinamento tra due scuole sottodimensionate (da effettuare, ovviamente, in organico di fatto). Questo non si configura come una forma di dimensionamento in quanto è finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell’istituzione scolastica.
- Il conferimento di specifico incarico, a D.S.G.A. titolare in altra scuola normo-dimensionata della provincia.
L’alternatività della scelta, tra abbinamento tra sedi ed incarico da affidare a D.S.G.A. di ruolo, deve essere ispirata a criteri che contemperino la primaria esigenza di evitare indebito aggravio di spesa e l’obiettivo di garantire le necessarie condizioni di funzionalità delle istituzioni scolastiche.
La determinazione dei posti da istituire nonché degli incarichi da conferire ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi di ruolo per la conduzione di altra istituzione scolastica devono essere gestite esclusivamente nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.
Di conseguenza, una volta definita la mobilità, gli uffici scolastici provvederanno a formulare, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, piani di abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate individuando tra le due scuole oggetto di abbinamento, quella nella quale istituire il posto di D.S.G.A.. Nel medesimo contesto devono, altresì, essere individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate, non oggetto di abbinamento, da affidare a D.S.G.A. già titolari, con mantenimento del loro incarico nella scuola normo-dimensionata.
In proposito, appare opportuno il richiamo ai consueti criteri della viciniorietà, del numero degli alunni e delle sedi delle istituzioni scolastiche, nonché della complessità organizzativa.
Definiti i criteri, resta demandata alla autonoma decisione degli uffici scolastici la determinazione del numero di posti da istituire, unicamente in situazione di fatto, per attivare gli abbinamenti. Analoga modalità deve essere osservata per individuare le scuole sottodimensionate da affidare a D.S.G.A. di ruolo.