Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha inviato agli USR la nota n. 10164 del 16 Aprile 2026 relativa dotazioni alle organiche del personale docente e educativo per l’anno scolastico 2026/2027.
La nota riprende in larga parte le indicazioni già fornite lo scorso anno, ma introduce alcune precisazioni specifiche sugli organici degli istituti tecnici interessati dalla riforma prevista dal DL 144/2022 e dal decreto ministeriale 19 febbraio 2026, n. 29.
In particolare, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, nelle classi prime degli istituti tecnici entreranno in vigore i nuovi ordinamenti previsti dal decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, emanato in attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge n. 144 del 2022.
Per le classi intermedie e per le classi iniziali del secondo biennio, invece, continueranno ad applicarsi le disposizioni del DPR n. 88 del 2010.
Istruzione secondaria di II grado (classi prime degli istituti tecnici di cui al DM 29/2026)
Con il decreto ministeriale 19 febbraio 2026, n. 29 entrano in vigore, dall’anno scolastico 2026/2027 e limitatamente alle classi prime, i nuovi ordinamenti dell’istruzione tecnica adottati in attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 144/2022.
La struttura organizzativa e didattica dei nuovi percorsi richiede una modalità operativa per la formazione delle classi diversa rispetto agli altri percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.
L’allegato 2-ter del DL 144/2022 e i quadri orari allegati al DM 29/2026 richiedono infatti alle scuole di completare il curricolo nazionale utilizzando, all’interno dell’Area di indirizzo flessibile, una quota oraria lasciata a disposizione della scuola per corrispondere alle esigenze formative del territorio.
Tale quota oraria può essere impiegata per potenziare le discipline già facenti parte del curricolo nazionale e/o per introdurre nuove discipline tenuto conto, in ogni caso, che nella fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti, la predetta quota dovrà rendersi funzionale prioritariamente alla salvaguardia della titolarità dei docenti eventualmente perdenti posto a seguito della nuova struttura dei quadri orari.
A tal proposito, si fa riferimento alle indicazioni operative fornite con la nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1397/2026 già citata.
Al fine di consentire la progressiva applicazione del DM n. 29 del 2026, in coerenza con la citata nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 1397 del 19 marzo 2026, gli Uffici scolastici regionali in stretto raccordo con i Dirigenti scolastici interessati e nel limite della dotazione organica assegnata, porranno specifica attenzione allo sviluppo dell’organico e alla formazione delle cattedre in relazione alla variazione dei quadri orari e all’introduzione dei nuovi insegnamenti nelle classi prime, in modo da salvaguardare la titolarità nell’organico dell’autonomia.
Si richiama, al riguardo, quanto previsto dalla legge di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, in corso di approvazione, ai sensi della quale: “all’allegato 2-ter, paragrafo 2. Autonomia e flessibilità, dopo la lettera b) è inserito il seguente capoverso:
Nel primo biennio, la quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche è utilizzata in modo da garantire per gli studenti una equilibrata distribuzione delle discipline rispetto agli obiettivi del Profilo educativo, culturale e professionale, evitando situazioni di soprannumerarietà nell’organico dell’autonomia e senza determinare comunque posizioni in esubero.”.
Nei casi residuali in cui non sia possibile costituire cattedre complete da 18 ore settimanali, anche dopo aver utilizzato tutti i contributi orari disponibili e una diversa organizzazione modulare, le cattedre potranno essere formate in via eccezionale con un orario inferiore, comunque non al di sotto delle 15 ore settimanali. In tali situazioni, le ore necessarie al completamento della cattedra dovranno essere destinate al potenziamento degli insegnamenti obbligatori oppure all’attivazione di ulteriori insegnamenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Fermo restando quanto sopra, si richiama l’attenzione sugli aspetti innovativi dei nuovi curricoli di istruzione tecnica e, in particolare, sull’ambito Elementi di base dell’indirizzo le cui discipline concorrono all’introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del successivo triennio.
Nel solo caso dell’indirizzo Trasporti e Logistica, data la specificità e diversa caratterizzazione delle articolazioni in cui si sviluppa l’indirizzo, la disciplina “Scienze e tecnologie dei trasporti” potrà essere assegnata fino ad un massimo di due classi di concorso per ciascun percorso e sviluppata in insegnamenti diversi, con valutazione distinta, tra quelli caratterizzanti le articolazioni del successivo triennio e tenuto conto dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.


