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Organici dirigenti scolastici e DSGA 2027/30: 7.389 sedi nei primi due anni, poi 7.381. Decreto e riparto per Regione

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il Decreto interministeriale n. 118 del 25 giugno 2026, con il quale vengono definiti i criteri e i contingenti regionali dei dirigenti scolastici e delle posizioni di DSGA per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030.

Il provvedimento, registrato dalla Corte dei conti il 13 luglio 2026 con il n. 1614, determina il numero massimo di istituzioni scolastiche autonome alle quali potranno essere assegnati un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi, incarico oggi ricompreso nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

È importante precisare che i numeri indicati non corrispondono al totale dei singoli plessi o degli edifici scolastici, ma alle autonomie scolastiche dotate di un proprio dirigente e di una propria posizione di DSGA.

I criteri utilizzati per determinare i contingenti

La ripartizione regionale tiene conto di diversi elementi:

  • popolazione scolastica regionale;
  • numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali;
  • previsioni demografiche;
  • densità di abitanti per chilometro quadrato;
  • caratteristiche dei territori;
  • necessità di salvaguardare le scuole situate nei comuni montani e nelle piccole isole;
  • presenza di aree caratterizzate da specificità linguistiche.

La finalità è quella di contemperare il progressivo calo della popolazione scolastica con l’esigenza di garantire la continuità e l’accessibilità del servizio, soprattutto nei territori maggiormente disagiati. (Ministero dell’Interno)

I coefficienti di calcolo

Il numero delle sedi scolastiche attivabili annualmente in ciascuna Regione viene determinato applicando alla popolazione scolastica i seguenti coefficienti:

Anno scolastico Coefficiente di calcolo
2027/2028 929,5
2028/2029 918,5
2029/2030 902,4

 

Non si tratta di una soglia minima di alunni che ogni singola scuola deve necessariamente raggiungere, ma di un parametro utilizzato a livello nazionale e regionale per determinare il contingente complessivo delle autonomie. 

Il correttivo per garantire la stabilità della rete scolastica

Per evitare variazioni eccessive nella consistenza della rete scolastica, il numero delle sedi risultante dall’applicazione dei coefficienti viene incrementato mediante un apposito correttivo:

Anno scolastico Incremento
2027/2028 2,00%
2028/2029 1,93%
2029/2030 2,00%

 

Grazie a questo meccanismo, per i primi due anni del triennio viene sostanzialmente confermato il contingente nazionale già previsto per l’anno scolastico 2026/2027. (Regione Piemonte)

Quante saranno le autonomie scolastiche

A livello nazionale, il decreto prevede:

  • 7.389 sedi scolastiche nell’anno scolastico 2027/2028;
  • 7.389 sedi scolastiche nell’anno scolastico 2028/2029;
  • 7.381 sedi scolastiche nell’anno scolastico 2029/2030.

La riduzione prevista nell’ultimo anno del triennio è quindi pari a otto unità.

Il contingente diminuisce di un’unità in Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia per le scuole in lingua italiana, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Sicilia. Per tutte le altre Regioni rimane invariato. 

La ripartizione per Regione

Regione 2027/2028 2028/2029 2029/2030
Abruzzo 179 179 178
Basilicata 83 83 83
Calabria 279 279 279
Campania 830 830 829
Emilia-Romagna 515 515 515
Friuli Venezia Giulia – lingua italiana 139 139 138
Friuli Venezia Giulia – lingua slovena 11* 11* 11*
Lazio 679 679 679
Liguria 169 169 168
Lombardia 1.108 1.108 1.107
Marche 208 208 207
Molise 45 45 45
Piemonte 515 515 514
Puglia 565 565 565
Sardegna 223 223 223
Sicilia 705 705 704
Toscana 450 450 450
Umbria 130 130 130
Veneto 556 556 556
Totale 7.389 7.389 7.381

La tabella costituisce parte integrante del Decreto interministeriale n. 118/2026. 

La deroga per le scuole in lingua slovena

Per le istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana del Friuli Venezia Giulia, la tabella riporta un contingente ordinario di 11 posizioni per ciascun anno.

La Regione può tuttavia attivare ulteriori autonomie, in deroga al contingente ordinario, fino al limite precedentemente stabilito dal Decreto ministeriale n. 70 del 19 aprile 2023. L’eventuale incremento non determina però un corrispondente aumento delle facoltà assunzionali. (Gazzetta Ufficiale)

Il ruolo delle Regioni

Sulla base dei contingenti assegnati, le Regioni dovranno predisporre annualmente i rispettivi piani di dimensionamento della rete scolastica.

I piani regionali dovranno essere approvati entro il 31 ottobre di ogni anno, senza superare il numero massimo di autonomie indicato nella tabella allegata al decreto. Eventuali situazioni di esubero dovranno essere compensate nell’ambito della definizione complessiva del contingente.

Il decreto consente inoltre di procedere ad aggiornamenti annuali, qualora l’andamento demografico o altre esigenze organizzative rendano necessario modificare la distribuzione delle sedi. 

In sintesi

Per gli anni scolastici 2027/2028 e 2028/2029 viene confermato un contingente nazionale di 7.389 autonomie scolastiche, mentre dal 2029/2030 si scenderà a 7.381.

La riduzione riguarderà otto Regioni e sarà pari a una sola unità per ciascuna di esse. Spetterà ora alle amministrazioni regionali tradurre i contingenti assegnati nei relativi piani di organizzazione e dimensionamento della rete scolastica.

VEDI IL DECRETO

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