L’USR Lombardia, Ambito Territoriale di Bergamo, ha emanato la nota n. 054 del 5 Gennaio 2022 con la quale si forniscono chiarimenti in merito all’eventuale trattenimento degli alunni in età dell’obbligo alla scuola dell’Infanzia.
La nota del Ministero dell’Istruzione n. 29452 del 30-11-2021 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”, recita:
“Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale”.
Si rinvia sull’argomento alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014 nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si sottolinea che ogni trattenimento deve riguardare situazioni eccezionali inerenti casistiche limitate e ben documentate, riferite ai bambini che necessitano di speciale cura e attenzione, al fine di consentire loro di raggiungere un equilibrio psicologico e didattico-apprenditivo utile ad affrontare serenamente il successivo percorso scolastico.
Va ricordato, inoltre, che non esistono condizioni tali da precludere l’esercizio del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione e che a tutti gli alunni deve essere assicurato il diritto alla personalizzazione degli apprendimenti e degli interventi educativi, previsto dalla legge 53/2003.
Premettendo che la possibilità di permanenza nella scuola dell’infanzia si realizza tramite un’assunzione di responsabilità, in merito alla decisione finale, da parte del Dirigente Scolastico della scuola primaria accogliente, si ritiene opportuno che agli atti dell’istituzione scolastica venga acquisita tutta la documentazione a supporto dello stesso trattenimento e nello specifico:
- richiesta di trattenimento presentata dalla famiglia, corredata da certificazione e relazione degli
specialisti che seguono il minore. Si precisa che la relazione, anche con diagnosi di gravità, costituisce solo un parere per la scuola e non obbliga la stessa al trattenimento; - parere favorevole al trattenimento del Collegio Docenti dell’Istituto comprensivo, acquisito dopo avere consultato i docenti della sezione dell’infanzia e i docenti della scuola primaria. Il parere favorevole al trattenimento deve basarsi sul progetto educativo elaborato dalla scuola dell’infanzia, consistente in una dettagliata esposizione degli interventi pedagogico-didattici e organizzativi che si intendono effettuare ai fini del trattenimento;
- progetto educativo-didattico, elaborato dalla scuola dell’infanzia;
- ogni altro elemento utile a definire il caso.
Il Dirigente Scolastico, verificate le condizioni di cui sopra, emetterà motivato dispositivo di trattenimento che sarà inviato all’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo all’indirizzo ufficioinclusione.bg@istruzione.it, all’Amministrazione Comunale per le necessarie informazioni relative al mancato assolvimento dell’obbligo scolastico e all’eventuale altro Istituto scolastico interessato, se la scuola primaria e la scuola dell’infanzia non fanno parte dello stesso Istituto.
Qualora la documentazione sia acquisita dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo entro la data di chiusura delle iscrizioni per l’A.S. 2022-2023, la famiglia non formalizzerà l’iscrizione alla classe prima; in caso contrario la famiglia dovrà procedere all’iscrizione alla classe prima della scuola primaria. Il trattenimento deve essere segnalato allo scrivente ufficio, preferibilmente entro il 31 gennaio 2022.
Nessuna altra documentazione dovrà essere trasmessa a questo Ufficio.