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Supplenze e nomine in ruolo: controlli vanno effettuati tempestivamente, di norma entro 3 giorni [Nota ambito di Bari]

L’ambito territoriale di Bari ha emanato la nota n. 33488 del 6 Settembre 2024, indirizzata ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche con la quale si forniscono istruzioni operative sulla contrattualizzazione docenti a tempo indeterminato e determinato. 

Nella nota si forniscono indicazioni alle segreterie sulle tempistiche delle varie procedure di reclutamento (a tempo indeterminato e determinato) e si forniscono indicazioni per la gestione dei contratti per le varie fattispecie. Rimandiamo su questo alla lettura della nota

Per quanto concerne i controlli che dovranno effettuare le segreterie, questi vanno effettuati tempestivamente (di norma entro 3gg) nell’immediatezza della sottoscrizione del contratto.

A. Destinatari di contratto a tempo indeterminato
Il controllo deve riguardare tutti i docenti neo immessi in ruolo, sia con procedura concorsuale che dalle graduatorie ad esaurimento, nonché tutti i docenti destinatari dei contratti a tempo determinato.

(Allegato A, le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di autocertificazioni). Questo Ufficio ha effettuato/effettua le individuazioni dei destinatari delle proposte di assunzione sulla base delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. L’art. 15 della legge 183/2011 in materia di autocertificazioni dispone che “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.
Occorre anche accertare il possesso della riserva di posto ai sensi della L. 68/99, laddove tale riserva abbia dato luogo all’individuazione dei destinatari di nomina. Tale dato si evince consultando lo stato matricolare dall’interessato.

B. Destinatari di proposta a tempo determinato
L’art. 7 comma 5 del D.M. n. 640/2017 prevede “All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea, disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda”.

Si richiama ciò che prevede l’O.M. 88/2024.
L’istituzione scolastica avrà cura di verificare ulteriormente e immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto previsto al punto A delle tabelle allegate all’OM n. 88/2024 relativamente alle diverse graduatorie e con l’ordinamento vigente delle classi di concorso.

In particolare, il Dirigente Scolastico appurerà che:

  • gli aspiranti, individuati da I fascia GPS, siano in possesso di titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conforme alla normativa vigente;
  • gli aspiranti, individuati da II fascia GPS, siano in possesso del titolo di studio e dei crediti formativi, qualora previsti per la relativa classe di concorso, e dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17.

Si raccomanda la massima attenzione relativamente alle graduatorie di II fascia sostegno, per le quali il requisito di accesso è aver svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno sullo specifico grado: la mancanza del requisito determina l’esclusione dalla relativa graduatoria.

Inoltre, si chiede la massima attenzione in relazione alle seguenti criticità:

1. Specializzazione o abilitazione conseguita all’estero:
Si richiama quanto previsto dall’O.M.112/2022, art. 7 comma e) Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

In riferimento alla specializzazione per il sostegno conseguita all’estero, si richiamano le indicazioni ministeriali che qui si intendono integralmente richiamate, ed in particolare la nota 20446 del 14 luglio 2021, con la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca chiarisce in merito alla validità, per le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dei titoli di specializzazione TFA sostegno conseguiti all’estero. Il caso analizzato è in particolare quello dei titoli, presentati per tramite dell’agenzia denominata “Unimorfe International University” al Ministero dell’Università e della Ricerca, per il riconoscimento del presunto titolo, rilasciato dall’ente “Evergood Advisors Campus University” con presunta sede in Cipro.

Ciò premesso, si evidenzia la necessità di controllare, all’atto della stipula del contratto di nomina a tempo determinato, se i docenti possessori di titolo di specializzazione o abilitazione conseguita all’estero, abbiano flaggato la sezione A.2 della tabella A/7 dichiarando di aver conseguito il titolo attraverso una prova di accesso selettiva. IN TAL CASO, IL CANDIDATO DOVRÀ ESIBIRE CONGRUA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI ACCESSO SELETTIVA. IN CASO CONTRARIO, L’ISTITUZIONE SCOLASTICA DOVRÀ IMMEDIATAMENTE RETTIFICARE IL PUNTEGGIO DECURTANDO I 12 PUNTI ATTRIBUITI AL CANDIDATO.

2. CLIL, CECLIL MASTER DI I LIVELLO E II LIVELLO, CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE RILASCIATI DA ENTI NON AUTORIZZATI

Come da nota del MUR prot. n. 11276 del 11.06.24 l’Ufficio Scolastico ha provveduto a decurtare il punteggio per i CLIL e CECLIL rilasciati da enti non autorizzati. Gli stessi, tuttavia, non sono abilitati al rilascio di master di I o II livello .

SI PREGA DI VALUTARE ATTENTAMENTE I TITOLI INSERITI DAI CANDIDATI E DI DECURTARE, NELL’IMMEDIATEZZA, I PUNTI ATTRIBUITI PER TITOLI ACQUISITI PRESSO ENTI NON AUTORIZZATI. ALLO STESSO TEMPO, E’ NECESSARIO CONTROLLARE CHE LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DICHIARATE IN DOMANDA DAI CANDIDATI SIANO STATE RILASCIATE DA ENTI CERTIFICATORI ACCREDITATI DAL MIM.

Destinatari di contratto a tempo determinato ai sensi del DM n. 111/2024 Si richiamano i requisiti per i docenti di Sostegno: iscrizione nella prima fascia posto di sostegno delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il conferimento dell’incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura è finalizzato – previo superamento del percorso annuale di prova in servizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e positiva valutazione della lezione simulata di cui all’articolo 8 del presente decreto – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato.

Si rammenta, inoltre, che in esito ai controlli effettuati, nel caso di mancanza di requisiti alla sottoscrizione del contratto, le SS.LL. adotteranno gli atti conseguenziali (risoluzione del contratto, riconoscimento del servizio prestato di fatto e non di diritto, …). Si richiamano l’art.75 del Testo Unico sostiene che “qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” e l’art. 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, chiunque rilasci delle dichiarazioni mendaci, le quali presentino dei vizi documentabili e inequivocabili, è tenuto a rispondere per reato di falso”.

Per quanto non indicato in questa nota, le SS.LL. faranno riferimento alle disposizioni legislative e
ministeriali.

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