Con la nota ministeriale del 29 settembre 2021, la Direzionale Generale per le risorse umane e finanziarie ha comunicato alle istituzioni scolastiche l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva relativa al Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022.
La comunicazione consente alle scuole di avere a disposizione un quadro certo e completo relativamente alla propria dotazione finanziaria disponibile per l’intero anno scolastico 2021/22 al fine di poter effettuare un’adeguata programmazione delle attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Nella nota si forniscono anche indicazioni in merito alle modalità di pagamento delle supplenze brevi e saltuarie e degli incarichi temporanei ex art. 58, comma 4-ter DL 73/2021 (c.d. contratti covid) nonché delle supplenze a copertura delle assenze in mancanza di Green Pass – D.L. 111/2021.
Ciò detto, in via preliminare si ricorda che:
- La ripartizione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico.
- In attuazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/4/2018 e, in particolare, ai sensi dell’art. 40, comma 1, è stato previsto che a decorrere dall’anno scolastico 2018-2019, le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti CCNL, confluiscono in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”. Inoltre, si ricorda che le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali di cui all’art. 40, comma 1 e comma 2 del succitato CCNL sono così definiti:
- fondo per l’istituzione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
- ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di cui all’art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
- funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del
CCNL 7/8/2014; - incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
- misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
- ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007;
- risorse per la valorizzazione del personale scolastico. Al riguardo, si precisa che, l’art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio per il 2020) ha disposto che “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. In particolare, verranno distribuiti alle istituzioni scolastiche ed educative statali euro 142.800.000,00, nella misura dell’80 per cento in proporzione al numero dei posti della dotazione organica del personale docente, educativo e ATA di ciascuna istituzione scolastica e del 20 per cento delle risorse sulla base dei seguenti fattori di complessità delle istituzioni medesime e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, aventi tutti il medesimo peso:
- percentuale di alunni con disabilità;
- percentuale di alunni stranieri;
- numero medio di alunni per classe;
- percentuale di sedi scolastiche in aree totalmente montane o in piccole isole.
- Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007.
Rispetto alle risorse suelencate, si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, del CCNI siglato il 22 settembre 2021, “[…] resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell’articolo 40 del CCNL 2016-2018”. Ne consegue che se risultano economie provenienti dagli anni precedenti le medesime andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell’a.s. 2021-2022, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’istituzione scolastica.
SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
Come è noto, dall’anno scolastico 2015-2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Ai fini del corretto adempimento delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 31 agosto 2016, si invita l’istituzione scolastica a voler fare riferimento alle indicazioni tecniche ed operative fornite dalla scrivente Direzione Generale con la Circolare 6 – prot. n. 16294 del 28 ottobre 2016.
Con l’obiettivo di garantire il pagamento delle spettanze al personale scolastico supplente breve e saltuario entro 30 giorni, il DSGA e il DS, a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l’autorizzazione tempestiva al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l’invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato per la verifica di capienza finale e, in caso di esito positivo, viene prodotto il cedolino e vengono liquidate le competenze mensili. In caso di esito negativo, l’ufficio competente di questa Direzione Generale, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegna le risorse finanziarie occorrenti sui singoli POS dell’istituzione scolastica, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.
Per le modalità operative e per l’uso delle funzioni informatiche si rinvia al manuale utente “Gestione Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa con il Mef”, disponibile sul Portale SIDI alla voce DOCUMENTI E MANUALI -> Gestione rapporti di lavoro personale scuola in cooperazione applicativa con MEF.
INCARICHI TEMPORANEI EX ART. 58, COMMA 4-TER DL 73/2021 E SUPPLENZE A COPERTURA DELLE ASSENZE PER MANCANZA DI GREEN PASS
In riferimento alla stipula di ulteriori contratti a tempo determinato di cui all’art. 58, comma 4-ter del D.L. 73/2021 (c.d. contratti covid), si rappresenta che, specularmente alla procedura precedentemente esposta per le supplenze brevi e saltuarie, le relative risorse graveranno sui POS. Pertanto, al fine di evitare la commistione fra gli incarichi in parola e le supplenze brevi e saltuarie, anche al fine di consentire un attento monitoraggio del rispetto del limite di spesa definito dalla norma, si invitano le istituzioni scolastiche a prestare particolare attenzione alle nuove codifiche appositamente implementate sull’applicativo Gestione contratti del SIDI e comunicate, come di consueto, dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica.
In particolare, è stata prevista la possibilità di registrare contratti sul SIDI utilizzando un nuovo flag, relativo agli incarichi ex art.58 commi 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021. Si precisa che, anche nel caso in cui sia necessario sostituire il personale in esame, ai fini della registrazione del contratto sull’apposito applicativo, risulterà necessario selezionare l’apposito flaq atto a caratterizzare la natura giuridica della supplenza, ferma restando l’autorizzazione preventiva da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale competente.
Infine, in riferimento alla stipula di ulteriori contratti a copertura delle assenze del personale titolare sprovvisto del cd. “Green Pass” (cfr. D.L.111/2021), si rileva la necessità di segnalare opportunamente tale fattispecie secondo le indicazioni fornite nell’avviso SIDI del 17 settembre 2021 dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica.