Con la nota n. 11422 del 23 marzo 2022 della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, si rende noto che è in corso di perfezionamento l’istruttoria relativa al conferimento degli incarichi come Revisori dei Conti in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione presso le istituzioni scolastiche per il triennio 2022/2025.
Nelle more dell’adozione del decreto di nomina dei nuovi Revisori dei Conti per il triennio 2019-2022 resta inteso quanto prescritto dall’articolo 3, comma 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con legge 15 luglio 1994, n. 444 che dispone che “Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo”.
La succitata legge, nel disciplinare la prorogatio degli organi amministrativi per 45 giorni successivi alla scadenza, consente agli organi scaduti l’adozione esclusivamente degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
L’Istituto capofila, che legge per conoscenza, provvederà alla liquidazione del compenso ed al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno degli stessi, secondo le norme in vigore per il periodo sopra citato.