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Mobilità dei Dirigenti scolastici: riaperti fino al 7 luglio i termini per la presentazione delle istanze [Nota Ministeriale]

É stata emanata la nota ministeriale n. 25442 del 4 Luglio 2022 con la quale, alla luce delle novità introdotte con la legge di conversione del Decreto Legge 36/2022, si dispone l’integrazione dei termini per la presentazione delle domande di mobilità dei Dirigenti Scolastici.

In sede di conversione del decreto legge 30/4/2022, n. 36 è stato specificato che:

Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a 500 unità, ridottI fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi”.

La legge di bilancio 2021 ha disposto che, fino all’anno scolastico 2023/2024 riduce i parametri affinché le istituzioni scolastiche vengano considerate autonome (500 alunni piuttosto che 600 e 300 piuttosto che 400 nelle sedi dei comuni montani/aree con specificità linguistiche).

Con l’intervento normativo in esame è stato chiarito definitivamente che i posti derivanti dalla dimensionamento temporaneo delle istituzioni scolastiche devono essere resi disponibili per le operazioni di mobilità.

Relativamente alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, la disposizione normativa deve inoltre essere coordinata con l’articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, con il quale si prevede che:

In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all’assenso dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell’Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all’ultimo anno scolastico indicato al primo periodo”.

Come già accennato, la disposizione introduce una deroga al vigente contratto collettivo, da un lato elevando la percentuale rimessa alla mobilità interregionale (il 60%), dall’altro richiedendo l’assenso da parte dell’ufficio scolastico regionale della regione richiesta.

Per consentire agli interessati la possibilità di presentare domanda alla luce della nuova disciplina, o di rettificare quella già presentata, si precisa che per l’anno scolastico 2022/2023 la richiesta di mobilità deve essere inviata entro il 7 Luglio 2022 all’USR di appartenenza (invece del precedente termine del 20 giugno 2022). Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici in posizione di stato che potrebbero rientrare dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, incarico sindacale o rientro dall’estero. Entro la medesima data devono essere presentate anche le domande di mobilità interregionale.

Entro il 12 luglio 2022 gli USR provvederanno ad integrare gli invii di tutte le domande di mobilità interregionale corredate di assenso, agli uffici scolastici di destinazione. In caso di richiesta di mobilità interregionale presentata per più di una regione, al fine di consentire il necessario coordinamento tra gli uffici coinvolti, si raccomanda di effettuare contestualmente la trasmissione delle domande, corredate di assenso, a tutti gli Uffici scolastici regionali di destinazione richiesti. Gli Uffici scolastici regionali adotteranno i provvedimenti di accoglimento o diniego della domanda di mobilità in ingresso entro il 15 luglio 2022, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e a questo Ministero – Direzione Generale del Personale scolastico – Ufficio II. In caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in eccedenza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, calcolata ai sensi dell’articolo 19-quater sopra riportato, si suggerisce di adottare i criteri di priorità, riferiti alle fattispecie previste dal CCNL 2010. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di completare le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali entro il termine del 15 luglio 2022.

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