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Esposti presentati dalle famiglie degli alunni e/o dai loro legali: devono essere inoltrati al DS [Chiarimenti dell’USR Lazio]

L’USR Lazio con una nota ha fornito chiarimenti sulle procedure relative agli esposti presentati dalle famiglie degli alunni e/o dai loro legali

In relazione all’elevato numero di esposti sottoposti all’esame di questo Ufficio, corre l’obbligo di precisare che il c.d. “ricorso gerarchico” dinanzi allo scrivente Ufficio non è più esperibile.

Il D.P.R. n. 275/1999 ha infatti riconosciuto alle istituzioni scolastiche la personalità giuridica nonché l’autonomia didattico-amministrativa, comportando il trasferimento di funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica.

A norma dell’art. 14 del D.P.R. 275/99, le istituzioni predette si pongono quali soggetti giuridici autonomi ed i dirigenti scolastici sono identificati come i legali rappresentanti nei rapporti con terzi (art. 25 D. Lgs. 165/2001) per situazioni giuridiche attive e passive.

Lo stesso art. 14, comma 7, prevede che

i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.”

Eventuali reclami aventi ad oggetto questioni inerenti l’attività didattica, le iscrizioni o mancate iscrizioni (per cui si richiede una collaborazione attiva finalizzata a garantire l’osservanza dell’obbligo scolastico), le problematiche afferenti i rapporti tra scuola e alunni e loro famiglie, gli infortuni, nonché i provvedimenti di non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, devono dunque essere inoltrati al Dirigente Scolastico competente in ragione delle sue esclusive competenze in materia.

Gli atti ed i provvedimenti delle istituzioni scolastiche sono inoltre impugnabili in sede di giustizia amministrativa, entro 60 giorni presso il T.A.R. competente ovvero entro 120 giorni con ricorso al Presidente della Repubblica.

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione della presente nota alla comunità scolastica e, in particolare, ai genitori, ed a sviluppare ogni iniziativa utile a evitare l’insorgere di controversie e contenziosi dannosi per la scuola e per l’Amministrazione.

Relativamente alla gestione degli esposti, restano ferme le competenze di questo Ufficio in materia di vigilanza sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e sull’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

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