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Esame di Stato II ciclo – prove equipollenti dei candidati con disabilità [Nota Ministeriale]

Con la nota 23420 del 12 giugno 2025 il MIM ha fornito chiarimenti sulle – prove equipollenti dei candidati con disabilità in occasione degli esami di stato del II ciclo d’istruzione.

Come noto, lo svolgimento di prove equipollenti da parte dei candidati con disabilità nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è disciplinato dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” 

Tale disposizione è richiamata dall’art. 24 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 31 marzo 2025, n. 67, avente a oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”, che prevede che il consiglio di classe stabilisca la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) e che le prove d’esame equipollenti determinino il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sul quale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.

La commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico, nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.

La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità che non può, di norma, comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Ove necessario, la commissione adatta al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte.

Come specificato nelle Linee guida di cui all’Allegato B al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 1 agosto 2023, n. 153, nelle prove equipollenti “gli obiettivi sono conformi al PECUP, alle Indicazioni nazionali o alle Linee guida, seppure in forma semplificata e/o opportunamente essenzializzata” e le stesse devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma.

Le prove equipollenti, dello stesso valore di quelle somministrate alla classe, potranno contemplare, se previsti nel PEI, l’utilizzo di strumenti compensativi, di mezzi tecnici, quali ausili tecnologici, o modalità differenti quali, ad esempio, una riformulazione delle consegne che le renda più accessibili al candidato, consentendogli comunque di dimostrare l’acquisizione delle competenze richieste. 

Si pregano codesti uffici di portare quanto sopra a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate.  

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