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Enti certificatori per le lingue straniere, il Ministro Bianchi firma il decreto che prevede nuovi criteri più selettivi

Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il nuovo decreto riguardante l’elenco degli Enti certificatori per le lingue straniere del personale scolastico. Il decreto nasce dall’esigenza di riformulare il D.M. del 7 marzo 2012 a dieci anni dalla sua pubblicazione, prevedendo criteri più selettivi per l’individuazione degli Enti che certificheranno le competenze linguistico-comunicative del personale scolastico.

Gli Enti interessati potranno presentare domanda di accreditamento tramite la nuova piattaforma online “ENTI CERTIFICATORI LINGUE STRANIERE” reperibile sul sito del MI al link https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere.

Gli Enti già inseriti nell’elenco ufficiale del Ministero dell’Istruzione non dovranno ripresentare domanda per il corrente anno scolastico poiché l’attuale elenco resterà in vigore fino a marzo 2023.

Le medesime modalità telematiche sono previste per la pubblicazione dei nuovi Enti che saranno selezionati da una Commissione nominata dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, incaricata di verificare il possesso dei requisiti e validare le candidature per l’inclusione nell’elenco.

REQUISITI PER RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI QUALIFICATI
Possono richiedere l’inclusione nell’elenco gli enti che rilasciano le certificazioni linguistico-comunicative e che abbiano e conservino nel tempo i seguenti requisiti:

  1. disporre, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico. Per gli enti non italiani verrà richiesta la traduzione in lingua italiana dello Statuto nonché una certificazione di riconoscimento giuridico dell’ente da parte dell’Ambasciata del Paese di appartenenza;
  2. avere sede legale nel paese la cui lingua ufficiale è oggetto di certificazione, oppure avere sede in Italia. L’Ente deve disporre di personale (test developers, correttori, esaminatori) in possesso di conoscenza approfondita della lingua oggetto di certificazione (almeno di livello C1 oppure che abbia come prima lingua quella oggetto di riconoscimento), nonché di specifici titoli/qualifiche negli ambiti glottodidattico e docimologico. É richiesta la presentazione di un campione rappresentativo dei curriculum vitae del personale impiegato;
  3. dimostrare che il personale impiegato nelle attività di cui al comma precedente abbia un regolare atto o contratto di assunzione e/o collaborazione, e/o prestazione d’opera giuridicamente valido nel rispetto della normativa di riferimento in tema di impiego del Paese in cui opera e, per i soggetti che operano in Italia, con particolare riferimento alla disciplina sulla tutela del lavoro autonomo (d.lgs. 81/2017) e alla disciplina organica dei contratti di lavoro (d.lgs. 81/2015);
  4. operare, come da statuto, nel settore delle certificazioni linguistiche per la formazione e l’istruzione da almeno 5 anni e possano comprovarlo con dettagliata documentazione;
  5. avere una rete di sedi accreditate in Italia presso cui svolgere gli esami di certificazione;
  6. poter garantire capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta, con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di attività certificatoria a distanza;
  7. qualora le prove di abilità orale vengano svolte a distanza, queste devono avvenire in simultanea e non attraverso registrazioni asincrone;
  8. la veridicità e la validità delle prove a distanza devono essere assicurate attraverso l’utilizzo di modalità e strumenti di controllo/sorveglianza, nonché di verifica adeguata dell’identità dei candidati;
  9. promuovere la formazione continua dei test developers, degli esaminatori e dei correttori;
  10. presentare esempi di prove di verifica per ciascuno dei 6 livelli del QCER e per ciascuna delle abilità linguistiche;
  11. rilasciare certificazioni linguistiche conformi al QCER e che presentino sul retro delle medesime la tabella di conversione delle valutazioni di cui all’art. 2 comma d);
  12. assicurare l’oggettività e la trasparenza della valutazione mediante la presentazione di uno specifico protocollo per la somministrazione, l’esecuzione e la valutazione delle prove; 
  13. garantire ai candidati la trasparenza e l’affidabilità della valutazione delle prove d’esame;
  14. consentire il monitoraggio, la verifica e la valutazione da parte dell’Amministrazione dell’attività certificatoria;
  15. presentare al Ministero una relazione annuale sull’attività certificatoria svolta dall’Ente;

VEDI IL DECRETO

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