Il Ministro dell’università e della ricerca ha pubblicato il Decreto 180 del 29 Marzo 2023 con il quale si definiscono i criteri, modalità e requisiti di partecipazione alle selezioni pubbliche di docenti AFAM per titoli ed esami.
FACOLTÀ ASSUNZIONALI
Le assunzioni di personale docente presso le istituzioni, autorizzate come contingente complessivo nonché quelle derivanti dall’ampliamento delle dotazioni organiche delle istituzioni non utilizzate, sono ripartite dal Ministero entro cinque giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti relativi a tale personale.
La ripartizione delle facoltà assunzionali avviene in proporzione ai posti vacanti nelle dotazioni organiche delle istituzioni, come risultanti in esito ai trasferimenti disposti.
UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
Ciascuna istituzione statizzata recluta personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali, prioritariamente a valere sui vigenti Elenchi costituiti dall’istituzione medesima.
Le istituzioni, in subordine a quanto previsto al comma 1 per le sole istituzioni statizzate, reclutano personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali, prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali.
Per graduatorie nazionali, che devono essere utilizzate nell’ordine, si intendono:
- graduatorie ad esaurimento (GNE), di cui all’articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET), di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
- graduatorie nazionali, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; - graduatorie di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- graduatorie di cui all’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- graduatorie di cui all’articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
L’utilizzo delle graduatorie nazionali, ove capienti, prevede l’interpello dei candidati in ordine di graduatoria, prevedendo un tempo non inferiore alle quarantotto ore per l’accettazione della proposta.
In caso di mancata risposta nei termini si interpella il candidato seguente. L’istituzione trasmette al Ministero l’elenco dei candidati che non hanno accettato la proposta, che vengono depennati dalla graduatoria laddove l’istituzione interpellante sia l’unica sede disponibile.
Nel caso più di una istituzione abbia necessità di reclutare dalla medesima graduatoria nazionale capiente, il Ministero trasmette alle istituzioni interessate l’elenco dei candidati. Le istituzioni interpellano congiuntamente i candidati al fine di acquisire la preferenza di sede tra quelle disponibili, attribuendo la priorità nella scelta della sede ai sensi dell’articolo 21 e dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di rifiuto o di mancata risposta nei termini, le istituzioni informano il Ministero ai fini del depennamento del candidato dalla graduatoria nazionale.
SELEZIONI PUBBLICHE PER TITOLI ED ESAMI
In subordine alle modalità di reclutamento dalle graduatorie nazionali, le istituzioni reclutano personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità di espletamento, trasparenza, oggettività dei meccanismi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali, rispetto delle pari opportunità tra lavoratici e lavoratori, nonché dei seguenti criteri, modalità e requisiti di partecipazione:
- possibilità di stipulare specifiche convenzioni tra istituzioni ubicate nella medesima Regione o in Regioni tra loro limitrofe, fino a un massimo di tre Regioni, per lo svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento, con la previsione che ogni concorso congiunto sia comunque curato da una singola istituzione che assume la titolarità della procedura;
- approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. Al termine della procedura è altresì approvato l’elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all’esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l’istituzione può procedere mediante scorrimento dell’elenco degli idonei. L’elenco degli idonei non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura, ovvero da quelle che hanno indetto la procedura congiuntamente, per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata;
- indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, mediante bando emanato con decreto del Direttore;
- definizione nel bando delle modalità, anche telematiche, e dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai quindici giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso del bando sul portale del reclutamento inPA di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il bando è pubblicato sul sito dell’istituzione e sul Portale dei concorsi AFAM. Ove la pubblicazione sul portale inPA non fosse possibile, la stessa è sostituita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – 4 a Serie speciale “Concorsi ed esami”;
- previsione che la copertura di più posti relativi allo stesso settore artistico-disciplinare presso la stessa istituzione o presso istituzioni convenzionate avvenga nell’ambito della medesima procedura;
- previsione che alle procedure partecipino coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
- godimento dei diritti civili e politici.
- previsione che alle procedure accedano i soggetti in possesso di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero, attinenti al settore artistico-disciplinare oggetto del concorso, con individuazione dei titoli attinenti nel bando di concorso;
- previsione che alle procedure accedano altresì i soggetti, privi dei titoli di studio di cui alla lettera g), che abbiano maturato, a decorrere dall’anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all’anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell’articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;
- divieto di partecipazione alle procedure per i soggetti che siano già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
- previsione di commissioni giudicatrici composte da un docente, individuato dal Direttore, in servizio presso l’istituzione titolare della procedura, appartenente al medesimo settore artisticodisciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell’ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM). Le commissioni sono nominate con decreto del Direttore dell’istituzione che ha bandito la procedura;
- previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti debbano essere adeguatamente motivate e documentate e abbiano effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore;
- applicazione ai componenti delle commissioni delle incompatibilità di cui all’articolo11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- valutazione dei titoli di servizio riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere
dall’anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all’anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell’articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, attribuendo 4 punti per ogni anno di servizio, sino a un massimo di dodici punti; - valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali, definita nel bando di concorso prevedendo l’attribuzione di punteggio per il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quello che garantisce l’accesso alla procedura e valorizzando l’attività didattica ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera m) nonché l’attività di produzione artistica e di pubblicazioni artistiche e scientifiche, sino a un massimo di diciotto punti;
- svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la competenza didattica dei candidati;
- svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la conoscenza e la preparazione dei candidati;
- previsione che la valutazione dei titoli di cui alle lettere m) e n) sia effettuata prima dello svolgimento delle prove di cui alle lettere o) e p), a cui accedono i soggetti che nella valutazione dei titoli ottengano un punteggio totale non inferiore a 18/30
- previsione che alle prove di cui alle lettere o) e p) sono attribuiti sino a un massimo di settanta punti;
- previsione che l’idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a 60/100, di cui almeno 42/70 nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo;
- previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri specifici di valutazione, da pubblicare sul sito dell’istituzione prima dell’inizio dei lavori, in coerenza con il bando;
- previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale;
- previsione che il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provveda all’assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità, il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame;
Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lettera h), e dei titoli di servizio di cui al comma 1, lettera m), per anno accademico si considera l’aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell’ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lettera h), e dei titoli di servizio di cui al comma 1, lettera m), per anno accademico si considera l’aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d’opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell’articolo 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell’ambito dello stesso anno accademico.
RISERVA DI POSTI
Le riserve di posti per soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate da ciascuna istituzione applicando l’aliquota di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 68/1999 al numero di posti di docente in organico, senza distinzione di settore artistico-disciplinare, con arrotondamento all’unità superiore per frazioni superiori a 0,50, tenendo conto dei soggetti computati nella quota di riserva ai sensi dell’articolo 4, commi 3-bis e 4, della legge 68/1999.
Le riserve di posti per soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate da ciascuna istituzione applicando l’aliquota pari a un punto percentuale al numero di posti di docente in organico, senza distinzione di settore artisticodisciplinare, con arrotondamento all’unità superiore per frazioni superiori a 0,50, tenendo conto dei soggetti già computati nella quota di riserva.
Sono equiparati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68:
- i testimoni di giustizia, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera h), della legge 11 gennaio 2018;
- gli orfani per crimini domestici, ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
- gli orfani di Rigopiano, ai sensi dell’articolo 11-septies, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
La riserva viene applicata fino al 50% dei posti di docente complessivamente messi a concorso a tempo indeterminato da parte dell’Istituzione, ivi compresi quelli messi a bando all’interno di procedure di reclutamento congiunte, per l’anno accademico 2023/2024, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Al 30% dei posti di docente complessivamente messi a concorso a tempo indeterminato da parte dell’Istituzione, ivi compresi quelli messi a bando all’interno di procedure di reclutamento congiunte, per l’anno accademico 2023/2024, si applica altresì la riserva di cui all’articolo 1014 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
SCELTA DELLA SEDE IN SEGUITO A PROCEDURE DI RECLUTAMENTO CONGIUNTE
In caso di procedure di reclutamento congiunte, i vincitori scelgono la sede ove stipulare il contratto a tempo indeterminato in base all’ordine di graduatoria.
I soggetti di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga all’ordine di graduatoria.
In subordine ai soggetti di cui al comma precedente, i soggetti di cui all’articolo 33, commi 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga all’ordine di graduatoria, esclusivamente con riferimento alla sede più vicina al domicilio della persona interessata.
STIPULA DEI CONTRATTI
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato viene stipulato tra il Direttore dell’istituzione e il docente e viene inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti.
L’anagrafica del docente viene tempestivamente caricata dall’istituzione su apposita piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero.


