HomeNote Ministeriali e DecretiAFAM: chiarimenti sulla permanenza in servizio del personale docente fino al settantesimo...

AFAM: chiarimenti sulla permanenza in servizio del personale docente fino al settantesimo anno di età [Nota MUR]

Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti la Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore del MUR, ha emanato la nota n. 488 del 16 Gennaio 2023 con la quale si chiarisce quanto segue.

La permanenza in servizio dei docenti fino al termine dell’anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età viene garantita a domanda dell’interessato, a prescindere dall’anzianità contributiva. Tale diritto è riservato al personale già di ruolo.

La permanenza in servizio non rappresenta un vincolo per chi la richiede: i docenti interessati, nei prossimi anni accademici, potranno quindi presentare istanza di cessazione ai fini del pensionamento, con i termini e le modalità che saranno annualmente indicate, alla pari di ogni altro docente che matura i requisiti per il pensionamento. In assenza di istanza di cessazione, la domanda di permanenza in servizio già presentata continuerà ad avere effetto fino al compimento del settantesimo anno.

Esempio 1: docente che compie 67 anni a ottobre 2023. L’interessato può quindi presentare ora istanza di permanenza in servizio fino al 2025/2026, anno accademico in cui compirà 70 anni (ottobre 2026). 

Nella finestra di gennaio/febbraio 2024 l’interessato potrà presentare istanza di cessazione per andare in pensione al 1° novembre 2024, così come potrà fare nella finestra di gennaio/febbraio 2025 per cessare dall’impiego il 1° novembre 2025. Se non farà istanza di cessazione nel 2024 né nel 2025, l’istanza di permanenza in servizio presentata nel 2023 sarà valida per tutto il triennio.

Esempio 2: docente che compie 67 anni a novembre 2023. Posto che l’interessato può accede alla pensione di vecchiaia già dal 1° novembre 2023, non deve presentare istanza di permanenza in servizio, perché al 31 ottobre 2023 avrà ancora 66 anni. Quindi l’istanza di permanenza in servizio dovrà essere presentata nel 2024 e il docente potrà permanere in servizio fino 2026/2027 compreso.

VEDI LA NOTA

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI

Personale ATA, formazione per le posizioni economiche: FLC CGIL chiede chiarimenti al Ministero sul riconoscimento delle ore svolte in ferie

La FLC CGIL ha inviato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una richiesta di chiarimento formale in merito al riconoscimento delle ore di formazione...

Elenchi regionali docenti 2026, abilitazione 30 CFU: quale voce scegliere nella domanda [Chiarimenti]

Dal 6 maggio al 25 maggio 2026 sarà possibile presentare domanda di inserimento negli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto...

CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: avviata la contrattazione sulla parte normativa

Riprese all’ARAN le trattative per il rinnovo del contratto del comparto Istruzione e Ricerca. Dopo la parte economica, il confronto si concentra ora sugli...

Piano Estate 2026, Valditara firma il decreto da 300 milioni: attività estive per studenti e scuole aperte

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto da 300 milioni di euro destinato al nuovo Piano Estate, l’iniziativa pensata...

Valutazione dei Dirigenti scolastici: assegnazione degli obiettivi in piattaforma dall’11 al 18 maggio 2026 [NOTA]

Il Sistema di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici ha l’obiettivo di garantire una valutazione oggettiva e trasparente dei risultati individuali conseguiti dai Dirigenti...

Rientro del titolare dopo il 30 aprile: quando il contratto del supplente deve essere prorogato fino agli scrutini

Rientro del titolare dopo il 30 aprile: quando il supplente deve essere prorogato fino agli scrutini L’articolo 37 del CCNL Scuola 2006/2009 disciplina il caso...