La commissione Cultura al Senato, nell’ambito del procedimento di conversione in Legge del Decreto Università (DL 90/2025), ha approvato l’emendamento che proroga la validità delle:
- Lauree triennali L-19 (Scienze dell’Educazione), pur in assenza del percorso specifico per i nidi
- Laurea quinquennale a ciclo unico LM-85 bis (Scienze della Formazione Primaria), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione
ai fini dell’esercizio della professione di educatore nei servizi educativi 0-3, qualora l’immatricolazione sia avvenuta entro l’anno accademico 18/19.
IL D.LGS N. 65 DEL 13 APRILE 2017
Il D.lgs 65/2017 aveva previsto che:
- A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.
- Continuano però ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 aveva già stabilito che i sopracitati titoli continuavano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia se conseguiti entro l’anno accademico 2018/2019.
In questo modo venivano però penalizzati coloro che, pur essendosi immatricolati prima dell’istituzione dei nuovi corsi di studio, non avevano potuto completare, per ovvie ragioni temporali, il percorso entro la primavera-estate 2020, ultima sessione di laurea dell’anno accademico 18/19. Con l’emendamento approvato viene stabilità la validità di tali titoli purché l’immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l’anno accademico 2018/2019.
Parimenti continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali purché conseguiti entro l’anno scolastico o accademico 21/22.
All’articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia per l’anno scolastico 2025/2026, all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: “purché conseguite entro l’anno accademico 2018/2019” sono sostituite dalle seguenti: “purché l’immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l’anno accademico 2018/2019”;
b) al terzo periodo, le parole: “i titoli” sono sostituite dalle seguenti: “gli ulteriori titoli”, e le parole: “non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre l’anno scolastico o accademico 2021/2022”.»


