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Termine delle lezioni: docenti possono essere impegnati solo in attività previste dal piano annuale

Com’è noto l’attività degli insegnanti si estrinseca non solo nelle attività d’insegnamento ma anche nelle attività funzionali all’insegnamento così come definite dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-09.

Le attività funzionali all’insegnamento comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa lo preparazione dei lavori degli organi collegiali, lo partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adattate dai predetti organi.

Tali articoli prevedono che:

  • l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”, e che
  • le attività collegiali e funzionali all’insegnamento sono quelle stabilite esclusivamente dal piano annuale deliberato dal collegio dei docenti ad inizio anno scolastico (il piano può essere modificato, sempre con deliberazione dallo stesso organo collegiale, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze).

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle Organizzazioni sindacali

Pertanto, nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive deliberate e previste dal piano delle attività, e precisamente:

  • eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
  • scrutini, esami e adempimenti connessi;
  • riunioni del collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
  • eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
  • attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.

Non è quindi ipotizzabile l’imposizione della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale.

Pertanto, qualora il dirigente scolastico imponga obblighi non previsti dal piano delle attività, la UIL Scuola suggerisce di presentare un atto di rimostranza scritto per far decadere l’eventuale ordine di servizio (emanato anche attraverso una circolare interna).


VEDI LA SCHEDA DELLA UIL SCUOLA

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