Le spese sostenute per la formazione universitaria possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% prevista per le spese di istruzione universitaria.
La questione interessa direttamente molti insegnanti che ogni anno sostengono costi per master universitari, corsi di perfezionamento, percorsi per l’acquisizione di CFU/CFA, TFA e altri percorsi universitari o accademici di formazione.
C’è però un dubbio particolarmente frequente: la detrazione spetta anche quando il corso viene pagato utilizzando la Carta del Docente?
La risposta, secondo la ricostruzione fornita da Il Sole 24 Ore, è positiva: la spesa universitaria può essere portata in detrazione anche quando viene pagata, integralmente o parzialmente, attraverso la Carta del Docente.
Istruzione universitaria, spese detraibili anche se pagate con la Carta docente – Il Sole 24 Ore
Quali spese universitarie sono detraibili
L’Agenzia delle Entrate ricorda che le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari possono beneficiare della detrazione del 19%.
Tra le spese espressamente indicate rientrano, tra le altre:
- corsi di laurea;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento universitario;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- Tirocini Formativi Attivi (TFA);
- corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
- la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Parere MUR 10.02.2021, prot. n. 196).
Quest’ultima previsione assume particolare rilevanza per il personale scolastico, considerato il peso assunto negli ultimi anni dai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione.
La detrazione riguarda quindi non soltanto i tradizionali corsi di laurea e master, ma anche diverse spese universitarie direttamente collegate alla formazione degli insegnanti.
Quanto si può detrarre
La detrazione è pari, ordinariamente, al 19% della spesa fiscalmente ammessa. Per le università statali, la detrazione viene calcolata sulla spesa sostenuta.
Per le università non statali, invece, la somma sulla quale può essere calcolata la detrazione non può superare i limiti stabiliti annualmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca, differenziati in relazione alla tipologia del corso, all’area disciplinare e alla zona geografica.
Per le spese sostenute nel 2025, utilizzate quindi nella dichiarazione dei redditi 2026, il riferimento è il Decreto MUR n. 1126 del 31 dicembre 2025.
Di conseguenza, il fatto di aver effettivamente pagato una determinata somma non significa necessariamente che l’intero importo possa essere utilizzato per calcolare la detrazione, soprattutto nel caso delle università non statali.
Pagamento con Carta del Docente: la spesa resta detraibile?
È proprio questo l’aspetto più interessante. Il principio generale previsto dal TUIR stabilisce che gli oneri possono essere detratti o dedotti quando risultano effettivamente rimasti a carico del contribuente.
Normalmente, quindi, se una determinata spesa viene successivamente rimborsata, la detrazione non spetta sulla parte rimborsata. Se invece il rimborso copre soltanto una parte del costo, può essere detratta la parte effettivamente rimasta a carico dell’interessato.
A prima vista si potrebbe quindi pensare che una quota pagata con la Carta del Docente non possa essere portata in detrazione.
Secondo l’approfondimento pubblicato da Il Sole 24 Ore, tuttavia, nel caso della Carta del Docente il ragionamento è diverso.
La Carta non costituisce infatti il rimborso di una determinata spesa universitaria. Al docente viene attribuito un determinato potere di acquisto utilizzabile, entro le categorie consentite, per una pluralità di beni e servizi.
È quindi il docente a scegliere se impiegare quel credito per un corso universitario, un master, libri, spettacoli o uno degli altri acquisti consentiti dalla disciplina della Carta.
Quando decide di utilizzarlo per pagare un corso universitario, rinuncia inevitabilmente alla possibilità di utilizzare quella stessa somma per un altro acquisto ammesso.
Proprio per questo, secondo la ricostruzione fiscale del Sole 24 Ore, il costo può essere considerato rimasto a carico del contribuente anche se materialmente soddisfatto mediante il buono della Carta del Docente.
Perché è diverso da un rimborso specifico
Si tratta di una distinzione molto importante: immaginiamo che un docente paghi 1.500 euro per un corso e che successivamente riceva dal proprio datore di lavoro un rimborso di 500 euro espressamente destinato a quella specifica spesa. In questo caso, in linea generale, quei 500 euro non sono rimasti effettivamente a carico del contribuente.
La Carta del Docente funziona diversamente: il beneficio non viene riconosciuto perché il docente ha acquistato quello specifico corso: viene attribuito preventivamente un credito che può essere utilizzato per una pluralità di finalità formative e culturali.
Il Sole 24 Ore sottolinea proprio questa differenza: quando il contributo pubblico non finanzia una specifica spesa, ma mette a disposizione risorse utilizzabili per diverse tipologie di acquisto, l’utilizzo del beneficio costituisce comunque, sotto il profilo economico, un consumo delle risorse disponibili al beneficiario.
E se una parte viene pagata con Carta del Docente e una parte personalmente?
Lo stesso principio vale quando il pagamento viene effettuato soltanto in parte attraverso la Carta del Docente.
Si pensi, ad esempio, a un percorso universitario dal costo di 1.500 euro:
500 euro con Carta del Docente
1.000 euro con bonifico o carta personale
Secondo il criterio illustrato dal Sole 24 Ore, ai fini della detrazione non dovrebbe essere automaticamente esclusa la quota di 500 euro pagata attraverso la Carta del Docente.
Naturalmente resta necessario verificare il limite di spesa fiscalmente detraibile applicabile al corso frequentato, in particolare quando si tratta di un’università non statale.
È necessario il pagamento tracciabile
Per beneficiare della detrazione del 19%, la normativa richiede generalmente che il pagamento degli oneri detraibili sia effettuato tramite strumenti tracciabili.
L’Agenzia delle Entrate richiama, ad esempio, bonifici bancari o postali, carte di debito, carte di credito, carte prepagate e gli altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dalla normativa.
Nel caso di utilizzo della Carta del Docente è quindi consigliabile conservare tutta la documentazione disponibile relativa all’operazione, compresi:
- ricevuta o fattura rilasciata dall’università o dall’istituzione;
- documentazione relativa all’iscrizione;
- eventuale ricevuta relativa al buono Carta del Docente;
- documentazione relativa alla parte eventualmente pagata con bonifico, carta o altro strumento.
La documentazione assume particolare importanza soprattutto nel caso in cui la spesa non risulti automaticamente inserita nella dichiarazione precompilata.
Le spese universitarie nella dichiarazione precompilata
Le università trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese universitarie.
Per le università statali, le spese comunicate vengono riportate nella dichiarazione precompilata al netto degli eventuali rimborsi. Per le università non statali, gli importi vengono invece ricondotti ai limiti massimi stabiliti annualmente dal MUR.
La presenza o l’assenza di una spesa nella dichiarazione precompilata non dovrebbe comunque essere considerata, da sola, come una risposta definitiva sulla sua detraibilità.
È sempre opportuno verificare la documentazione posseduta e, nei casi dubbi, rivolgersi al proprio CAF, commercialista o professionista abilitato.
In conclusione
Le spese sostenute dai docenti per la formazione universitaria possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, nel rispetto dei requisiti e degli eventuali limiti previsti dalla normativa.
Tra le spese riconosciute dall’Agenzia delle Entrate figurano anche i TFA e i corsi universitari o accademici per l’acquisizione di CFU/CFA finalizzati all’accesso al ruolo docente.
Particolarmente rilevante è poi il chiarimento ricostruito dal Sole 24 Ore: la detrazione può spettare anche quando il pagamento viene effettuato, in tutto o in parte, mediante la Carta del Docente, perché il beneficio non costituisce il rimborso di quella specifica spesa ma una disponibilità utilizzabile per una pluralità di acquisti.
