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Semestre filtro Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: nuovo decreto per la definizione dei criteri per la formazione delle graduatorie di merito

Con la firma del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca introduce un importante intervento correttivo e attuativo sul semestre filtro per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e Medicina Veterinaria (LM-42) per l’anno accademico 2025/2026.

Il provvedimento, adottato dalla Ministra Anna Maria Bernini, si inserisce nel quadro della riforma dell’accesso programmato delineata dalla legge n. 26/2025 e dal decreto legislativo n. 71/2025, con l’obiettivo di garantire la copertura di tutti i posti disponibili e, al contempo, garantire il conseguimento dei crediti formativi universitari stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro.

Graduatorie nazionali articolate in nove sezioni

Il cuore del decreto è rappresentato dalla nuova struttura delle graduatorie di merito nazionali, che per la prima applicazione (a.a. 2025/2026) vengono suddivise in nove sezioni.

Le sezioni tengono conto:

  • del numero di esami del semestre filtro superati con voto pari o superiore a 18/30;

  • dell’eventuale rifiuto del voto al primo appello;

  • della possibilità di accettare successivamente i punteggi rifiutati.

La collocazione nelle diverse sezioni non è neutra: a ciascuna di esse corrisponde un coefficiente di punteggio aggiuntivo (da 700 a 0 punti) che si somma al punteggio ottenuto negli esami, determinando la posizione finale in graduatoria nazionale.

Le nove sezioni

Le graduatorie di merito nazionali  si compongono di nove sezioni, alle quali accedono gli studenti nel seguente ordine:

  1. nella prima sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) in ciascun esame relativo agli insegnamenti di cui all’articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025;
  2. nella seconda sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto dei tre insegnamenti, ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento ad uno degli esami stessi. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per il solo esame in relazione al quale era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell’inserimento nella seconda sezione delle graduatorie di merito nazionali;
  3. nella terza sezione sono collocati gli studenti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all’articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025 ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento a due di tali esami. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per i soli esami in relazione ai quali era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell’inserimento nella terza sezione delle graduatorie di merito nazionali;
  4. nella quarta sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all’articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento a tutti e tre gli esami. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per gli esami in relazione ai quali era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell’inserimento nella quarta sezione delle graduatorie di merito nazionali;
  5. nella quinta sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti di cui all’articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione all’insegnamento per cui, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30); 
  6.  nella sesta sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti di cui all’articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento ad uno dei due. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per il solo esame in relazione al quale era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell’inserimento nella sesta sezione delle graduatorie di merito nazionali, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione all’insegnamento per il quale, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);
  7. nella settima sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto relativi ad uno dei tre insegnamenti di cui all’articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025, fatto salvo il recupero dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione agli insegnamenti per i quali, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);
  8. nell’ottava sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto, al primo appello, un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti di cui all’articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025, ma hanno espresso il rifiuto dei relativi punteggi. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare i punteggi conseguiti nel primo appello per entrambi gli esami in relazione ai quali era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell’inserimento nella ottava sezione delle graduatorie di merito nazionali, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione all’insegnamento per il quale, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);
  9. nella nona sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto, al primo appello, un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) in uno degli esami relativi agli insegnamenti di cui all’articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025, ma hanno espresso il rifiuto del relativo punteggio. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello in relazione all’esame per il quale era stato espresso il rifiuto del punteggio ai fini dell’inserimento nella nona sezione delle graduatorie di merito nazionali, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione ai due insegnamenti per i quali, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30). 

Accettazione dei voti e scadenze su Universitaly

Il decreto stabilisce una data chiave: 27 dicembre 2025.
Entro tale termine, tramite l’area riservata del portale Universitaly, gli studenti possono:

  • accettare i voti rifiutati al primo appello;

  • accettare o rifiutare i voti conseguiti al secondo appello.

Questa finestra temporale assume un ruolo strategico, perché consente agli studenti di migliorare la propria collocazione in graduatoria, anche in assenza del superamento pieno di tutti gli esami al secondo appello

Composizione delle graduatorie

Gli studenti di cui al comma 1 accedono alla graduatoria di uno dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-41 o LM-46 o LM-42, in relazione alle quali hanno effettuato l’iscrizione al semestre filtro, secondo le seguenti modalità:

  1. gli studenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l’ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 700 punti e il punteggio conseguito negli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati;
  2. gli studenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l’ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 600 punti e il punteggio conseguito in tutti gli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati;
  3. gli studenti di cui alla lettera c) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l’ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 500 punti e il punteggio conseguito in tutti gli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati;
  4. gli studenti di cui alla lettera d) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l’ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 400 punti e il punteggio conseguito in tutti gli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati;
  5. gli studenti di cui alla lettera e) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l’ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 300 punti e il punteggio conseguito in due dei tre esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati, salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2;  f) gli studenti di cui alla lettera f) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l’ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 200 punti e il punteggio conseguito in due dei tre esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati, salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2.
  6. gli studenti di cui alla lettera g) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l’ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 100 punti e il punteggio conseguito e accettato in uno dei tre esami di profitto, salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2.
  7. gli studenti di cui alla lettera h) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l’ordine decrescente ottenuto dalla somma dei punteggi conseguiti e accettati in due dei tre esami di profitto, salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2.
  8. gli studenti di cui alla lettera i) del comma 1 sono collocati secondo l’ordine decrescente dei punteggi conseguiti e accettati in uno degli esami di profitto, salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2. 

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri stabiliti all’articolo 2, comma 4, del D.M. n. 454 del 2025.

Ammissione al secondo semestre

Gli studenti di cui alle lettere a), b), c) e d), dell’articolo 1, comma 1, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono assegnati e si immatricolano secondo le procedure e i termini previsti dagli Allegati 1 e 2 del presente decreto e accedono al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) o odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) o medicina veterinaria (LM-42).

Gli studenti di cui alle lettere e), f), g), h) e i), dell’articolo 1, comma 1, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono iscritti nelle sedi di assegnazione e si immatricolano nelle stesse a condizione del conseguimento dei crediti formativi di cui all’articolo 3, accedendo al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) o odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) o medicina veterinaria (LM-42), secondo le procedure e i termini previsti dagli Allegati 1 e 2 del presente decreto.

Gli studenti appartenenti alle lettere e), f), g), h) e i), sono tenuti al conseguimento dei crediti formativi universitari (CFU) non ottenuti all’esito dei due appelli di esame, in tempo
utile per l’immatricolazione al secondo semestre.

VEDI IL DECRETO

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