É stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n. 75 il DDL (Disegno di Legge) semplificazioni contenente anche importanti misure per la scuola.
Ricordiamo innanzitutto che trattandosi di un disegno di legge che dovrà essere sottoposto all’approvazione dei due rami del parlamento. Di conseguenza, il disegno di legge non ha valore normativo fin quando non diviene legge con la approvazione (con o senza modificazioni) da parte sia della Camera che del Senato del medesimo testo.
L’art. 14 interviene significativamente sulle scuole paritarie con lo scopo esplicito di contrastare il fenomeno dei diplomifici, prevenendo fenomeni di illegalità e di abuso.
CLASSI COLLATERALI
Viene stabilito che non può essere autorizzata l’attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L’attivazione della classe collaterale è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 31 luglio precedente all’anno scolastico di riferimento.
Il tema si lega strettamente a quello degli esami di idoneità che costituiscono nella maggior parte dei casi l’evento cui si ricollega il fenomeno della proliferazione delle classi collaterali. Infatti, per poter accogliere nelle ultime classi come studenti interni, coloro che hanno superato gli esami di idoneità, vengono istituite le classi collaterali. Queste costituiscono quindi un’eccezione al principio legislativo della parità scolastica come istituto previsto solo per corsi completi.
Il Disegno di legge mira quindi a limitare l’abuso delle classi collaterali.
ESAMI DI IDONEITÀ
Per quanto riguarda gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi successive si prevede che lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale.
Non sarà quindi in ogni caso possibile recuperare nello stesso anno scolastico più di due anni di corso successivo (attualmente invece non sono presenti limiti).
Inoltre, se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, nominato dall’Ufficio scolastico regionale. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento.
La misura riguarda tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione cioè tutte le scuole statali e paritarie.
La misura è volta ad evitare la circostanza che con un unico esame di idoneità possano essere “recuperati” tutti gli anni mancanti. La nuova norma, se approvata, limiterebbe a due anni gli esami sostenibili nello stesso anno scolastico, prevedendo tra l’altro che, al fine di assicurare un maggior controllo, nel caso in cui l’idoneità si riferisca a due anni di corsi, la commissione di esame sarà presieduta da un presidente esterno.
REGISTRO ELETTRONICO
Si prevede che, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della norma in questione, anche alle scuole paritarie si applichino le disposizioni relative al registro elettronico e, in particolare:
- Le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.
- La pagella elettronica ha la medesima validità’ legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.
- Le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
PROTOCOLLO INFORMATICO
Si prevede altresì che le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, per la produzione e la gestione dei documenti, il protocollo informatico a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione