É stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n. 75 il DDL (Disegno di Legge) semplificazioni contenente anche importanti misure per la scuola.
Ricordiamo innanzitutto che trattandosi di un disegno di legge che dovrà essere sottoposto all’approvazione dei due rami del parlamento. Di conseguenza, il disegno di legge non ha valore normativo fin quando non diviene legge con la approvazione (con o senza modificazioni) da parte sia della Camera che del Senato del medesimo testo.
L’art. 14 è interamente dedicato alle scuole paritarie e apporta delle modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62 in materia di requisiti per l’ottenimento della parità scolastica. Il disegno di legge mira a intervenire su due fronti: se da un lato si semplifica la procedura per l’ottenimento dei contributi statali, dall’altro lato viene espressamente sancito che la “regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi” costituisce uno dei requisiti per l’ottenimento della parità scolastica.
REGOLARITÀ FISCALE E CONTRIBUTIVA
Come anticipato, viene modificato l’art. 1 comma 4 della legge 62/2000 che individua i requisiti per l’ottenimento della parità. Tra i requisiti che le scuole paritarie devono rispettare per ottenere (e mantenere) la parità scolastica viene introdotta la regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi, fermo restando quanto disposto di seguito.
In particolare:
- Ai contributi statali erogati alle scuole paritarie non si applicano l’articolo 48-bis, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (prima del pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, non occorre verificare se le scuole paritarie siano inadempienti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Inoltre, non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Il venir meno del requisito della regolarità fiscale e contributiva, non comporta la revoca della parità:
- se l’istituzione scolastica è titolare, nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito, di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile di importo almeno pari all’ammontare dell’inadempienza fiscale o contributiva;
- ovvero nei casi di cui all’articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 cioè aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca o che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento;
- nonché se l’istituzione scolastica regolarizza la propria posizione contributiva nel termine di cui all’articolo 31, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (termine di 15 giorni).