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venerdì, Dicembre 6, 2024
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Scuole italiane all’estero: nuove disposizioni in materia di durata del servizio all’estero [Decreto Scuola]

É in corso di conversione in Legge il Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 (Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca).

L’art. 14 detta disposizioni in materia di durata del servizio all’estero del personale della scuola. In via preliminare, si rammenta che il sistema della scuola italiana all’estero è disciplinato dal decreto legislativo n. 64 del 2017 e ha come obiettivo, ai sensi dell’articolo 2 del menzionato decreto legislativo, la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero in un sistema valoriale europeo e in una dimensione internazionale.

La disposizione interviene sulla materia della durata del servizio all’estero del personale della scuola. Attualmente la durata del servizio all’estero è fissata in due periodi di sei anni nell’arco dell’intera carriera, separati da almeno sei anni di servizio nel territorio nazionale. Per effettuare un secondo sessennio all’estero il personale deve superare una nuova procedura di selezione.

SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
La rete delle scuole italiane all’estero abbraccia l’intero ciclo formativo – scuola per l’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado – e si articola attualmente in: 8 istituti scolastici statali omnicomprensivi con sede ad Addis Abeba, Asmara (temporaneamente chiuso), Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi, Zurigo; 45 scuole italiane paritarie, presenti in tutti i continenti; 1 scuola non paritaria a Smirne; le sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali e presso le scuole europee a Bruxelles, Francoforte, Lussemburgo, Monaco di Baviera e Varese.

INVIO DEL PERSONALE ITALIANO ALL’ESTERO
Per garantire l’identità culturale italiana dei percorsi di istruzione nel mondo, è previsto l’invio all’estero di un contingente di personale scolastico assunto a tempo indeterminato (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo), collocato a tal fine fuori ruolo.

Il personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) può essere destinato all’estero se assicura una permanenza in servizio all’estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell’articolo 26 comma 2 (ossia per l’irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni, che comporta l’immediata cessazione dal servizio all’estero) oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II (artt. 190-202), del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, in materia di ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, regola i viaggi del personale e il trasporto degli effetti.

DURATA DELLE GRADUATORIE
Il comma 01 – introdotto in sede referente – stabilisce che le graduatorie del personale selezionato da destinare all’estero sono formate ogni nove anni (anziché i sei anni del testo vigente) e sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione continuano a poter essere indette prima della scadenza (ora, novennale)

DURATA NEL SERVIZIO ALL’ESTERO
La disposizione interviene sulla materia della durata del servizio all’estero del personale della scuola. 

Attualmente la durata del servizio all’estero è fissata in due periodi di sei anni nell’arco dell’intera carriera, separati da almeno sei anni di servizio nel territorio nazionale. Per effettuare un secondo sessennio all’estero il personale deve superare una nuova procedura di selezione. 

La disposizione introdotta attribuisce al personale scolastico una facoltà di optare per una diversa articolazione del servizio all’estero. In alternativa ai due periodi di sei anni, il personale può optare per un unico periodo di nove anni scolastici nell’arco dell’intera carriera.

L’opzione è consentita solo al personale che ha già svolto non più di cinque anni di servizio all’estero. Per consentire un’ordinata organizzazione dei trasferimenti e la copertura dei posti che si rendono

via via vacanti, si prevede che l’opzione possa essere espressa ed eventualmente revocata entro la fine del quinto anno scolastico del primo sessennio di servizio all’estero. Per le medesime ragioni organizzative, la disposizione prevede che l’opzione per un unico novennio possa essere esercitata solo al personale che può assicurare la copertura del posto per l’intero novennio, salvi i casi di collocamento a riposo.

La disposizione prevede, inoltre, in sintonia con quanto affermato dal comma 2 del medesimo articolo 21, che se il personale rientra in Italia prima del termine indicato nel periodo precedente, in applicazione dell’articolo 26 comma 2 dello stesso decreto legislativo (ossia per l’irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio che comporta l’immediata cessazione dal servizio all’estero), oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del DPR n. 18 del 1967.

SCUOLE EUROPEE
Si prevede poi, che in via transitoria l’opzione può essere esercitata, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo (ossia dal 1° giugno 2024), anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell’anno scolastico 2023/2024. Le scuole europee sono istituti scolastici controllati congiuntamente dai governi degli Stati membri dell’Unione europea, la cui missione è fornire un’istruzione multilingue e multiculturale agli alunni della scuola materna, primaria e secondaria. 

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