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Risorse per la remunerazione delle ore eccedenti per le sostituzioni: non possono essere impiegate per utilizzi diversi [Orientamento ARAN]

L’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 ha istituito, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) finalizzato, tra l’altro a remunerare anche i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Il fondo è ripartito tra le diverse finalità indicate, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale assicurando un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo.

Pertanto, in sede di contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale vengono stabiliti i criteri di riparto fra le varie finalità. Conseguentemente, come chiarisce l’ARAN con l’orientamento CIRS95,  le risorse destinate a tale finalità non possono essere impiegate per utilizzi diversi.

Diversa è l’ipotesi delle risorse relative all’anno scolastico precedente che non siano state interamente spese nel medesimo anno.

Infatti, come precisa l’art. 40 comma 6:

il contratto collettivo è stipulato, di norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti. Queste risorse possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.

Quindi, fermo restando che il contratto integrativo è stipulato, di norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, le risorse eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.

 

Ai sensi dell’art. 40, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, le risorse destinate a remunerare le ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti possono essere usate della scuola anche per retribuire le ore eccedenti svolte dai docenti in compresenza e per il recupero degli alunni in difficoltà?

L’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 istituisce il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa nel quale sono confluite sia le risorse finanziarie elencate nel comma 1 dell’art. 40, sia le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, indicate nell’art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015 n. 107, sia le risorse di cui all’articolo 1, comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la valorizzazione della professionalità dei docenti (art. 40, comma 2).

Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, in particolare, è volto a remunerare il personale scolastico per le finalità indicate dal comma 4 dell’articolo 40 sopra citato, tra cui sono ricomprese anche “le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti”.

Conseguentemente, le risorse destinate a tale finalità non possono essere impiegate per utilizzi diversi.

Diversa è l’ipotesi delle risorse relative all’anno scolastico precedente che non siano state interamente spese nel medesimo anno. Infatti, fermo restando che ai sensi dell’art. 40, comma 6, del CCNL 19.4.2018 il contratto integrativo è stipulato, di norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, le risorse eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.

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