Il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), nella seduta plenaria n. 115 del 23/11/2023 ha emanato il prescritto parere sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, recante “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, attuativo dell’art. 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 59/2017”.
Il CSPI tenuto conto delle criticità in relazione allo schema di decreto, ritiene che l’accoglimento delle significative osservazioni proposte e delle richieste di modifica segnalate sia la condizione per l’espressione di un parere positivo.
Il CSPI:
- esprime, così come già ha fatto in altri pareri, la necessità di “rivedere” le classi di concorso e di abilitazione con i relativi requisiti di accesso previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, che nel corso degli anni ha mostrato diverse criticità.
- Appare difficilmente comprensibile, pertanto, l’indicazione contenuta nel presente provvedimento di consentire l’accesso ai percorsi di abilitazione di cui alla classe di concorso A-23 (Lingua italiana per discenti di lingua straniera), a coloro che siano in possesso dei titoli rilasciati da qualsiasi ateneo, senza alcuna previa valutazione qualitativa della proposta formativa accademica in un ambito così specifico. Il CSPI, pertanto, raccomanda la definizione di standard di riferimento connessi a tale insegnamento e la predisposizione di un’approfondita istruttoria che possa condurre ad un provvedimento fondato su valutazioni qualitative, che indichi, come già previsto nel decreto legislativo n. 59/2017, gli specifici percorsi previsti per l’accesso alla classe di concorso A-23.
- Il CSPI ritiene quindi poco adeguato al successo formativo degli studenti l’accorpamento delle classi di concorso:
- A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A-17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
- A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado);
- A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-25 (Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado);
- A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado);
- A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).
- In merito ai nuovi inserimenti di titoli di studio, appare necessario rilevare che l’imponente integrazione rischia di non semplificare affatto le procedure, bensì di fornire l’occasione di un elevato contenzioso. Occorre chiarire, nel caso dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione con procedure separate di accesso al I o al II grado della scuola secondaria (ad esempio come avvenuto nel concorso ordinario 2020), se tale titolo è da ritenersi valido per entrambe le classi di concorso oggetto di accorpamento.
- Il CSPI evidenzia che la tempistica del presente decreto di revisione delle classi di concorso rischia di creare confusione rispetto alla validità dei titoli di accesso all’insegnamento, in quanto le Università hanno già presentato (entro il 10 novembre 2023) le istanze di accreditamento per i percorsi formativi relativi alla riforma del reclutamento degli insegnanti, sulla base della Revisione del 2017.
- evidenzia la preoccupazione di un impoverimento culturale nelle aree artistiche e umanistiche con una revisione delle discipline di Italiano, Lingue e Arte, che non è coerente con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, ma appare rispondere a logiche di razionalizzazione.
- Nello specifico di alcune classi di concorso, considerata la complessità e l’ampiezza della materia in oggetto, il CSPI, seppure in direzione di valutazioni meramente esemplificative, segnala alcuni casi.
In particolare, evidenzia perplessità in merito all’ampliamento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) che non appaiono sostenuti da motivazioni ordinamentali e/o culturali evidenti.- Per la classe di concorso A-01 (ex A-01 e A-17): le note 1 e 4 sono state modificate con
aggiunta di requisiti; alla laurea LS-95 sono stati cambiati addirittura i SSD per i requisiti di accesso; alla LS-103 sono stati aggiunti requisiti che prima non erano previsti. - Per la classe di concorso A-11 sono richiesti ben 96 CFU aggiuntivi al titolo LM-87 (Laurea Servizi Sociali e politiche sociali) evidenziando la scarsa attinenza tra il titolo acquisito e le competenze professionali richieste; si elimina la LM-11 Conservazione Beni e si lascia LM-10 Conservazione Beni architettonici e ambientali; anche in questo caso è introdotta una laurea che ha un piano di studi “molto distante” rispetto alla caratteristica della classe di concorso e che pertanto deve essere integrato con una quota consistente di CFU perché sia valida.
- Per la classe di concorso A-12 (ex A-12 e A-22) l’inserimento della disciplina “latino” non è motivata, visto che nulla è cambiato dal punto di vista ordinamentale. La laurea in Beni culturali (per la precedente A-22) aveva requisiti previsti da una nota di diverso contenuto; per la precedente A-22 le lauree LS-1, LS-2, ecc. hanno i requisiti aumentati da 80 CFU a 84 CFU; la LS-11 per la precedente A-22 era titolo di accesso e ora non lo è più; la LS-44 ha requisiti modificati; la LM-11 era titolo di accesso e ora non più.
- Per la classe di concorso A-55, non sono presenti i CFA relativi ai SAD per l’insegnamento del laboratorio di musica di insieme.
- Per la classe di concorso A-55, nella colonna denominata DM 39/98 (vecchio ordinamento) eliminare tutti i titoli non riferiti a uno specifico strumento in continuità con le attuali disposizioni (DM 259/17, Allegato E, Tabella Liceo Musicale e Coreutico richiamato dall’articolo 4 dell’OM 112/22 sulle GPS). La stessa cosa vale per i titoli non specifici della colonna Diplomi Accademici di II livello.
- Per le classi di concorso A-07 e A-61 nella colonna relativa alle lauree magistrali e diplomi accademici di II livello aggiungere il DASL11 in Cinema, Fotografia, Audiovisivo la cui scuola è stata istituita con DM 98/19.
- Per la classe di concorso A-01 (ex A-01 e A-17): le note 1 e 4 sono state modificate con
- sempre in direzione di valutazioni meramente esemplificative, segnala riduzioni dei CFU non motivate, con scarsa attinenza tra il titolo acquisito e le competenze professionali richieste, come ad esempio per le classi di concorso A-18 e A-19.
- segnala, altresì, nell’allegato B la previsione di tre modalità diverse per acquisire i requisiti per l’insegnamento. Ciò rischia di creare confusione o difformità. Nello specifico: in alcuni indirizzi di studio dell’istruzione professionale si far riferimento ai codici ATECO, in altre classi di concorso invece è specificato come requisito un numero minimo di ore che devono essere svolte nel piano degli studi (ad esempio la B-19, B-20, B-21) e in altre ancora si individua come requisito, per chi ha il titolo di studio nell’indirizzo “Servizi commerciali”, la declinazione percorso specifico nell’ambito della comunicazione visiva e pubblicitaria, attestato nel proprio Curriculum dello studente (ad esempio B-22, B-27, B-28). Il CSPI considera necessario prevedere criteri nazionali omogenei.
- suggerisce, infine, una riformulazione del principio di equiparazione in quanto le equiparazioni dichiarate non possono in alcun modo essere intese come sostitutive di quanto previsto nelle tabelle (come risulta, invece, dall’articolo 4 dello schema di decreto).