Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, ha approvato il disegno di legge per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e per la revisione della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.
Il disegno di legge prevede che la valutazione del comportamento diventi strumento contro atti di violenza e bullismo: sarà espressa in decimi anche nella scuola secondaria di I grado e avrà peso sui crediti per l’ammissione alla maturità.
N.B: Si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa che dovrà essere esaminato ed eventualmente approvato (con o senza modificazioni) dai due rami del parlamento. Il disegno di legge non ha valore normativo fin quando non diviene legge con la approvazione da parte sia della Camera che del Senato del medesimo testo.
Il disegno di legge prevede che:
- La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico.
- Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi e sarà considerata ai fini del calcolo della media (come già avviene per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado).
- Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
- Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo.
- Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.
- Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, tenendo conto dei seguenti principi
- l’allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
- l’allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’Amministrazione periferica del Ministero
dell’istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità - prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avvenga anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
- conferire maggior peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo, in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti;
- prevedere che per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di promozione, subordinandolo alla presentazione da parte degli studenti, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, di un elaborato critico in materia di Cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, la cui mancata presentazione o la cui valutazione, da parte del consiglio di classe, non sufficiente comportano la non ammissione dello studente all’anno scolastico successivo.