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Requisiti di accesso ITP: fino al 31 dicembre 2026 si può accedere con il solo diploma [Chiarimenti]

Nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “misure urgenti per la riforma dell’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, è stato approvato un emendamento di grande rilievo per gli Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP).

L’articolo 4, comma 1-sexies, introdotto durante l’esame in sede referente, posticipa di un anno — dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 — il termine oltre il quale saranno richiesti i nuovi requisiti di accesso ai concorsi per ITP.

In altre parole, per tutto il 2026 sarà ancora possibile partecipare ai concorsi, ai percorsi abilitanti e inserirsi nelle GPS con il solo diploma, rinviando ulteriormente l’entrata in vigore dell’obbligo di possesso della laurea triennale o del diploma accademico di primo livello.

COSA PREVEDE L’EMENDAMENTO

Il testo approvato modifica l’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituendo le parole:

“31 dicembre 2025”
con:
31 dicembre 2026”.

La disposizione ha un impatto molto concreto per migliaia di diplomati che aspirano a entrare nel mondo della scuola come docenti tecnico-pratici.

CHI SONO GLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP)

Le classi di concorso ITP sono identificate dalla lettera B iniziale (es: B-19, B-20 o B-12). Si tratta di docenti con competenze prevalentemente tecniche e pratiche che operano per lo più all’interno dei laboratori. Negli istituti tecnici lavorano in compresenza con il docente curricolare, mentre negli Istituti Professionali possono svolgere la propria attività in completa autonomia. È questo il caso, per esempio, dei docenti che insegnano le discipline di sala, ricevimento e cucina negli istituti professionali a indirizzo alberghiero.

 

REQUISITI DI ACCESSO FINO AL 31 DICEMBRE 2026

Grazie alla proroga, fino al 31 dicembre 2026 rimarranno validi i vecchi requisiti di accesso:

  • Diploma tecnico o professionale che dia accesso a una delle classi di concorso ITP della Tabella B del DPR 19/2016;

  • Non è richiesto alcun titolo universitario;

  • Non è richiesto il possesso dei 24 CFU

Pertanto, anche nel 2026 sarà ancora possibile partecipare ai concorsi ordinari, percorsi abilitanti e iscriversi nelle GPS con il solo diploma, a condizione che il titolo di studio sia coerente con la classe di concorso d’interesse.

I REQUISITI DI ACCESSO A REGIME

Il D.lgs 59/2017, in attuazione della Legge 107/2015 (e poi successivamente modificato dalla riforma del reclutamento del 2022) ha previsto che:

Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso”. 

Quindi si prevede che a regime l’accesso ai posti di ITP avvenga attraverso il possesso di laurea (triennale) o diploma accademico di primo livello coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico.

Com’è noto, l’entrata in vigore della riforma è stata però più volte posticipata.

DAL 2027 – QUALI LAUREE?
Resta tuttavia irrisolta la questione più complessa: quali lauree triennali daranno effettivamente accesso alle classi di concorso ITP?

Ad oggi, non esiste un elenco ufficiale di corrispondenze tra lauree e classi di concorso di tipo “B”. La normativa parla genericamente di “laurea coerente con la classe di concorso vigente alla data di indizione del concorso”, ma non specifica quali corsi di laurea lo siano.

Questa lacuna normativa era già stata evidenziata nella relazione illustrativa al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (che aveva disposto la precedente proroga), la quale sottolineava la complessità dell’istruttoria ministeriale necessaria per:

  • individuare le lauree e i diplomi AFAM coerenti con le specifiche classi di concorso della Tabella B;

  • raccordare tali titoli con i profili professionali degli ITP;

  • e armonizzarli con i nuovi diplomi ITS Academy, già regolati dal decreto interministeriale n. 246/2023.

UNA PROROGA NECESSARIA (MA NON RISOLUTIVA)

La proroga approvata con il decreto-legge n. 127/2025 rappresenta una soluzione temporanea per molti aspiranti docenti tecnico-pratici, ma non risolve le criticità di fondo.

Senza una chiara tabella di corrispondenza tra  lauree e classi di concorso ITP, il rischio è che, alla scadenza del 2026, migliaia di aspiranti si trovino nuovamente in una situazione di incertezza.

Inoltre, le università non dispongono ancora di percorsi triennali specificamente strutturati per le discipline tecnico-pratiche, rendendo difficile pianificare in tempo un percorso di adeguamento.

Serve quindi un tempestivo intervento ministeriale chiarificatore sulle corrispondenze tra titoli di studio e classi di concorso, senza il quale il  passaggio al nuovo sistema rischia di essere caotico e penalizzante per molti lavoratori della scuola.

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