É in corso di conversione in Legge il Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 (Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca).
Nel corso dell’esame in commissione è stato approvato un emendamento con quale è stato introdotto l’art. 8 Bis detta disposizioni in materia di titoli per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia.
Premessa: L’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017, detta norme in tema di sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente:
- a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o
- della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.
LE NOVITÀ INTRODOTTE
Il Decreto Scuola interviene su quanto detto sopra stabilendo che:
- continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe L-19 (anche se non a indirizzo specifico), purché conseguita entro l’anno accademico 2018/2019.
- la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis (anche se non integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari), purché conseguite entro l’anno accademico 2018/2019.
La norma introdotta non fa altro che legificare quanto già espresso in via amministrativa dall’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con una nota di chiarimenti (protocollo n. 14176 dell’8 agosto 2018), allegata al decreto ministeriale n. 378 del 2018, attuativo del decreto legislativo n. 65 del 2017 in materia di titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per infanzia.
In particolare, con la menzionata nota, il Ministero – in risposta a quesiti ad esso pervenuti – aveva ritenuto che sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, avrebbero continuato ad avere validità, ai fini dell’accesso alla professione, i titoli conseguiti all’interno della classe L-19, pur in assenza dell’indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.
Inoltre, la normativa vigente prevede che continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 65 del 2017.
Con l’intervento normativo attuale si precisa che ai fini dell’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia, i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 65 del 2017 sono validi anche se conseguiti anche dopo tale entrata in vigore, purché sino stati conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle citate normative regionali e, comunque, non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019.
Per un approfondimento si veda anche questo articolo.