venerdì, Febbraio 13, 2026
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Registro elettronico, stretta del Ministero: vietata qualsiasi forma di pubblicità nelle piattaforme scolastiche [NOTA]

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato la Circolare n. 8916 del 21 novembre 2025 con la quale si interviene con decisione sul tema della gestione dei registri elettronici, richiamando le istituzioni scolastiche — statali e paritarie — al pieno rispetto delle disposizioni già delineate nella precedente nota prot. 2773 del 4 aprile 2025.

Al centro del documento: lo stop categorico a banner pubblicitari, link commerciali e contenuti non istituzionali all’interno dei registri elettronici e delle relative app.


Perché questa nuova circolare?

Negli ultimi giorni sono giunte al Ministero numerose segnalazioni riguardo la presenza, in alcuni registri elettronici o app collegate, di pubblicità commerciali, link a siti esterni, promo di servizi privati (anche formativi) e perfino mini-giochi e contenuti estranei alle funzioni didattiche.

Un fenomeno considerato “non solo in contrasto con le indicazioni ministeriali”, ma soprattutto potenzialmente dannoso sotto due aspetti:

  1. Concorrenza sleale tra operatori economici
    L’inserimento di banner o annunci potrebbe avvantaggiare impropriamente alcuni soggetti commerciali a scapito di altri.
  2. Tutela dei dati personali
    Il registro elettronico tratta quotidianamente dati sensibili di studenti, famiglie, docenti e dirigenti scolastici.
    Qualsiasi trasferimento di dati verso terzi — soprattutto per finalità di marketing — rappresenta un rischio significativo sul piano della privacy.

Le funzioni essenziali del registro elettronico

Il Ministero ribadisce con fermezza che il registro elettronico:

  • è uno strumento istituzionale indispensabile per la gestione delle attività educative e amministrative della scuola;
  • comporta il trattamento di numerose categorie di dati personali con obblighi di tutela stringenti;
  • deve essere utilizzato esclusivamente per finalità didattiche, organizzative e di comunicazione scuola-famiglia.

Ne deriva che qualsiasi servizio aggiuntivo, estraneo a queste funzioni, rappresenta una violazione delle direttive ministeriali.


Contenuti vietati: l’elenco del Ministero

La circolare riprende e rafforza quanto già specificato nella nota del 4 aprile 2025: i registri elettronici non devono contenere:

  • iniziative commerciali o di marketing anche inerenti attività rivolte al personale della scuola;
  • trasferimento di dati a soggetti terzi, se non strettamente necessario al funzionamento del registro;
  • messa a disposizione di contenuti non essenziali (mini-games, oroscopi, chat, ecc.);
  • esposizione di banner pubblicitari o rinvio a siti di terze parti contenenti proposte commerciali di qualunque categoria merceologica (ivi incluse, a titolo esemplificativo, offerte di corsi o servizi per la preparazione a concorsi, di libri, di materiali scolastici).

Il messaggio è chiaro: nessun contenuto che possa trasformare il registro elettronico in uno spazio commerciale è ammissibile.


Cosa devono fare ora i dirigenti scolastici

Alla luce di  ciò si richiede ai dirigenti scolastici e ai gestori delle istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie di prestare la massima attenzione ai fenomeni su evidenziati nonché si ribadisce la necessità di attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla nota prot. n. 2773 del 4 aprile u.s. e dal relativo Vademecum allegato.

In particolare, si chiede ai dirigenti scolastici di:

  1. verificare con urgenza le condizioni contrattuali e le effettive modalità di funzionamento dei registri elettronici e delle relative app in uso presso l’istituzione scolastica, accertando l’assenza di qualunque forma di pubblicità commerciale, marketing o proposta di servizi/prodotti non strettamente connessi alle finalità didattiche e organizzative;
  2. richiedere per iscritto ai fornitori l’immediata rimozione di eventuali contenuti, banner o link non conformi alle indicazioni ministeriali, vigilando sulla sua effettiva attuazione.

VEDI LA CIRCOLARE

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