A norma dell’art. 508 del Testo unico della scuola:
Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.
Il legislatore fissa, dunque, la regola della incompatibilità dello svolgimento di attività extra-istituzionali con l’assunzione di un impiego pubblico.
Il divieto generale di svolgere, in costanza di rapporto di pubblico impiego, attività ulteriori rispetto a quella istituzionale risulta attenuato nel caso di dipendente in regime di part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% (art. 53, comma 6, d.lgs. 165, cit.).
In questo caso, il sesto comma dell’art. 53, cit. esclude tale categoria di personale dall’obbligo di richiedere una preventiva autorizzazione allo svolgimento di incarichi ulteriori.
Art. 53 comma 6
I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
Il punto è ribadito dalla Circolare del MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione e Formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio 2° prot. n. 18074 del 3/11/2014 ha chiarito che:
…il comma 6 dell’art. 53 del D.lgs. esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella tempo pieno. Rimane, invece fermo l’obbligo della richiesta di autorizzazione per il personale a tempo pieno per coloro che svolgono attività part time con orario di lavoro superiore al 50% di quello intero”.
Se è vero che quindi il personale in regime di part-time non superiore al 50% non deve ottenere preventiva autorizzazione prima di assumere ulteriori incarichi, tale disposizione non può essere letta isolatamente ma va coordinata con tutta un’altra serie di prescrizioni, normative e contrattuali, che impongono al dirigente anche per il personale in part time fino al 50% di vigilare sull’attività svolta in via ulteriore al fine di verificare che:
- tale attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- l’interessato abbia tempestivamente comunicato all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi)
In questo senso il CCNL comparto istruzione sottoscritto in data 19 aprile 2018 obbliga il dipendente in part-time che abbia intrapreso un’altra attività lavorativa e/o professionale a comunicarlo entro 15 giorni al dirigente scolastico a cui è attribuito il dovere di vigilanza e controllo (benché la norma sia contenuta nella sezione università e aziende ospedaliere, può trovare applicazione in maniera analoga anche al settore scolastico).
Accanto alle norme contrattuali, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, detta disposizioni specifiche in materia di cumulo di impieghi con specifico riferimento al personale in part time (art. 1, commi 56 e ss.).
Al fine di evitare l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse le disposizioni di cui alla legge del 1996 assoggettano i lavoratori in part time agli stessi controlli previsti per il personale a tempo pieno al fine di accertare che l’attività ulteriore non comporti, grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa dagli stessi ricoperta.
In caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, laddove ravvisi la sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività svolta dal dipendente, ancorché in part time, e le funzioni istituzionali ad esso intestate, è tenuto a diffidare il lavoratore dal cessare, entro 15 giorni, l’attività ulteriore a pena di decadenza dall’impiego pubblico. Allo stesso modo, allorquando la comunicazione del lavoratore abbia ad oggetto la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, l’accoglimento della richiesta medesima è subordinato alla verifica circa la compatibilità dell’attività che si intende svolgere in via ulteriore rispetto a quella In ogni caso il cumulo di impieghi non è mai consentito, nemmeno a seguito di trasformazione da regime di tempo pieno a part time, nei casi in cui l’attività ulteriore sia prestata in favore di un’altra amministrazione pubblica.