É entrata in vigore la legge 159/23 di conversione del decreto legge 123/23 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto decreto Caivano.
VIGILANZA SULL’OBBLIGO D’ISTRUZIONE
In materia di obbligo d’istruzione, l’articolo 12, comma 1 detta una nuova disciplina in relazione all’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
- il sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il responsabile dell’adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge
- i dirigenti scolastici, nelle more dell’attivazione dell’ANIST, trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione di cui al predetto articolo 1, comma 622, della L. n. 296/2006, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
- si demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione, ai fini del comma 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dei soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
- il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro 7 giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
- in caso di violazione dell’obbligo di istruzione, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, il quale disciplina la denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (si veda sopra), se la persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall’ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell’obbligo di istruzione. Detta norma stabilisce che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
- viene confermata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa.
- le disposizioni recate dal nuovo articolo 114 si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622 della L. n. 296/2006.
INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO D’ISTRUZIONE
Il decreto modifica il codice penale in materia di reato di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio.
In particolare:
- il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che non abbia iscritto il minore all’inizio dell’anno scolastico, e che, ammonito dal sindaco ai sensi dell’art. 114, comma 1, del D. Lgs. 297/1994, non prova di procurare in altro modo l’istruzione del minore, non giustifica la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, è punito con la reclusione fino a due anni.
- il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione che, ammonito dal sindaco ai sensi del medesimo art. 114, comma 4, del D. Lgs. 297/1994, per assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo d’istruzione, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore, non giustifica l’assenza del minore con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, è punito con la reclusione fino a un anno.
Rispetto alla disciplina vigente, quindi, le disposizioni in commento:
- trasformano il reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio;
- ne estendono l’ambito di applicazione dalla sola istruzione elementare all’istruzione obbligatoria.


