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Nomina in ruolo: si può chiedere il part-time, vincolo per la durata di almeno 2 anni [Chiarimenti]

L’art. 25 del CCNL comparto scuola prevede che l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale

È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time, secondo quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, nel rispetto dei contingenti di cui all’articolo 6, comma 1, dell’Ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997.

PERSONALE NEO-IMMESSO IN RUOLO
La richiesta di part-time deve invece essere formulata al Dirigente Scolastico della scuola assegnata.

La  sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell’istituzione scolastica assegnata, dopo l’assunzione in servizio.

TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO IN REGIME DI PART-TIME
Anche il personale di ruolo che ha sottoscritto inizialmente il contratto in regime di full-time può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per l’anno scolastico successivo, entro il 15 marzo di ciascun anno, così come disposto dalla O.M. n. 55 del 13/02/1998.

DURATA DEL PART-TIME
Si rammenta che il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di due anni scolastici e si prorogherà automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, da prodursi, da parte dell’interessato, sempre secondo le modalità e i termini previsti dall’ O.M. n. del 13/02/1998.

VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PART-TIME
In base alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 così come modificata dal D.L. 112 del 2008, la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time non è più automatica (nel limite del contingente) ma è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata.

Quindi, di fronte ad una istanza del lavoratore, l’amministrazione non ha più l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione “può essere concessa entro 60 giorni dalla domanda”.

La valutazione dell’istanza da parte dell’amministrazione si deve basare su tre elementi:

  1. La disponibilità nell’ambito dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in relazione alla dotazione organica. Possono essere accolte domande nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo.
  2. L’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell’altra attività non deve essere incompatibilità con il lavoro che si svolge. La trasformazione non è concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato o autonomo comporti un conflitto di interessi con l’attività svolta dal dipendente pubblico. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza (art. 1 comma 58 bis Legge 23 dicembre 1996 n. 662).
  3. L’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.

A tal proposito, si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 73 del D. L. 112/08 convertito in legge n. 133 del 2008, in base al quale a fronte di un’istanza del lavoratore, l’Amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico in quanto la trasformazione “può” essere concessa. Secondo la Circolare n. 9 della Funzione Pubblica del 30.06.2011 in presenza del posto nel contingente, il dipendente è titolare di un interesse tutelato, fermo restando però la valutazione dell’Amministrazione sulla congruità del regime orario e sulla collocazione temporale della prestazione lavorativa richiesti. Qualora derivi un pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola, l’Amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro.

In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova domanda se lo desidera e, se del caso, consentire l’attivazione del controllo giudiziale.

Qualora l’amministrazione ritenesse accoglibile l’istanza del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle prospettate, al fine di perfezionare l’accordo, è comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del dipendente. 

COME DEVONO PROCEDERE LE SCUOLE
Le scuole dopo aver accertato la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati con le esigenze organizzative e trattenerle agli atti della Scuola e dopo aver verificato con l’ufficio scolastico di riferimento, che non è stata superata l’aliquota prevista, procederanno poi all’acquisizione al SIDI utilizzando il seguente percorso: Fascicolo Personale Scuola – Personale Comparto Scuola – Gestione Posizioni di Stato – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domanda.

Una volta acquisita la domanda al sistema informativo, le istituzioni scolastiche dovranno trasmettere i relativi contratti alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per il visto ed a questo AT per consentire l’acquisizione delle ore di part-time al SIDI.  Pare opportuno precisare che i predetti contratti saranno ammessi al visto dalla RTS solo se è stato previamente inviato alla RTS il contratto a tempo indeterminato (immissione in ruolo). 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Anche il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato con contratto al 30 giugno\31 agosto potrà richiedere la predetta trasformazione, così come previsto dall’art 25 del CCNL 2006 – 2009.

ORARIO DEL PART-TIME
Il part-time di norma, non potrà essere inferiore al 50% e che dovrà comunque essere compatibile con la composizione oraria della propria classe di concorso e le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica.

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