Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario inferiore all’orario “normale” di lavoro. Com’è noto, nel caso dei docenti, l’orario di lavoro si articola in attività d’insegnamento e attività funzionali alle prime.
L’orario relativo alle attività d’insegnamento varia a seconda dell’ordine di scuola: 18 ore settimanali per la scuola secondaria, 25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più 2 ore settimanali dedicate all’attività di progettazione didattica. Quest’ultime due ore possono essere articolare anche su base plurisettimanale e in modo flessibile.
L’orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE O SUA TRASFORMAZIONE
L’art. 25 del CCNL comparto scuola prevede che l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.
L’allegato A alla nota n. 184 del 19 Luglio 2022 dal titolo “Indicazioni operative immissioni in ruolo docenti”, al punto A.12 prevede che “è possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010”. Questa disposizione viene riprodotta nelle Indicazioni operative pubblicate ogni anno nonché in quelle relative alle immissioni in ruolo del personale ATA.
Quindi la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ed il rientro a tempo pieno possono essere richiesti dal personale docente con contratto a tempo indeterminato, per l’anno scolastico successivo, entro il 15 marzo di ciascun anno, così come disposto dalla O.M. n. 55 del 13/02/1998.
Viene fatta eccezione per il personale neo immesso in ruolo al quale è consentito di proporre istanza di trasformazione successivamente al termine normativamente previsto.
CONTINGENTE
Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
A CHI VA FATTA LA RICHIESTA
L’attuale normativa prevede che la richiesta di part-time debba invece essere formulata al Dirigente Scolastico della scuola assegnata. Non è prevista la possibilità di manifestare tale volonta prima all’atto di accettazione del ruolo.
Nel corso dell’incontro tenutosi ieri 8 Febbraio 2023 tra Ministero e Organizzazioni sindacali, in premessa l’Amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali di alcune novità previste per le immissioni in ruolo del prossimo anno. In particolare, come riporta la CISL Scuola, il personale intenzionato a richiedere l’immissione in ruolo in part-time, potrà comunicarlo fin da subito (invece di attendere la presa di servizio presso la scuola). Tale comunicazione dovrà comunque essere seguita, al momento della presa di servzio, dalla formale richiesta al Dirigente Scolastico.
Lo scopo di questa novità è quello di velocizzare le pratiche di part-time (verifica della disponibilità del contingente e formalizzazione della concessione da parte del Dirigente scolastico) per efficientare il recupero dei posti per i successivi turni di nomina, anche se le frazioni orarie saranno disponibili solo dopo il primo settembre.