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Neo immessi in ruolo e part-time: possibile chiederlo se compatibile con le esigenze organizzative della scuola [Nota Ambito di Roma]

L’Ambito Territoriale di Roma, con la nota 28605 del 7 settembre 2022, ha fornito sulle richieste di trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale per l’a.s. 2022/20223 dei docenti neo – immessi in ruolo.

Com’è noto, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ed il rientro a tempo pieno possono essere richiesti dal personale docente, per l’anno scolastico successivo, entro il 15 marzo di ciascun anno, così come disposto dalla O.M. n. 55 del 13/02/1998. Viene fatta eccezione per il personale neo immesso in ruolo al quale è consentito di proporre istanza di trasformazione successivamente al termine normativamente previsto.

In considerazione delle richieste di autorizzazione a concedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale pervenute a questo Ufficio, si comunica che per tutte le classi di concorso della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di questa provincia non è stato superato il contingente di posti da destinare alla predetta trasformazione (25% della dotazione organica), ad eccezione di quelle evidenziate in rosso nel file che si allega alla presente nota.

Vorranno, pertanto, le SS.LL. procedere all’esame delle domande di concessione del part – time dei neo immessi in ruolo, dopo aver accertato la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati con le esigenze organizzative e trattenerle agli atti della Scuola, procedendo poi all’acquisizione al SIDI utilizzando il seguente percorso: Fascicolo Personale Scuola – Personale Comparto Scuola – Gestione Posizioni di Stato – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domanda.

Una volta acquisita la domanda al sistema informativo, le istituzioni scolastiche in indirizzo dovranno trasmettere i relativi contratti alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per il visto ed a questo AT per consentire l’acquisizione delle ore di part-time al SIDI. Pare opportuno precisare che i predetti contratti saranno ammessi al visto dalla RTS solo se è stato previamente inviato alla RTS il contratto a tempo indeterminato (immissione in ruolo).

Si rammenta che il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di due anni scolastici e si prorogherà automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, da prodursi, da parte dell’interessato, sempre secondo le modalità e i termini previsti dall’ O.M. n. del 13/02/1998.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler porre la massima attenzione nel non trasmettere alla R.T.S. provvedimenti di reintegro a tempo pieno o recanti rettifiche dell’orario di part – time prima della scadenza del periodo minimo previsto, se non preventivamente autorizzati da questo Ufficio in occasione del provvedimento annuale relativo al part-time.

Particolare attenzione va posta in ordine alle richieste di part – time per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato al quale la predetta trasformazione può essere concessa, così come previsto dall’art 25 del CCNL 2006 – 2009, sempre se la richiesta risulta compatibile con le esigenze organizzative. In tale circostanza il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà scadenza, in ogni caso, al 30 di giugno dell’anno successivo.

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