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Modalità e termini di presentazione istanze autorizzazione nuove Istituzioni AFAM non statali [Nota MUR]

Con l’avviso 1241 del 1 febbraio 2023 vengono definite le modalità e termini presentazione istanze autorizzazione nuove Istituzioni AFAM non statali, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005.

Facendo seguito all’avviso del 1° dicembre 2022 relativo all’oggetto, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/nota-n-1071-del-01022021), si fa presente che eventuali istanze da parte di nuove Istituzioni al fine di acquisire autorizzazione al rilascio di titoli accademici dell’alta formazione artistica e musicale ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, dovranno essere presentate per l’anno accademico 2023-2024 esclusivamente per via telematica, sul sito http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni nel periodo 1° febbraio – 1° marzo 2023.

Al riguardo, sono confermate le indicazioni operative fornite con nota prot. n. 1071 del 1° febbraio 2021 (https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/nota-n-1071-del-01022021). Con riferimento alla parte ordinamentale dei corsi di studio si fa rinvio alle Linee guida del CNAM disponibili sul sito internet dello stesso.

In caso di esito negativo di una istanza presentata per l’a.a. 2022/2023, si invitano le Istituzioni ad astenersi dalla presentazione di una nuova istanza per l’a.a. 2023/2024 in assenza del pieno e documentato superamento di tutte le criticità alla base del diniego ricevuto. Si ricorda che la nota prot. n. 1071/2021 prevede al riguardo che l’Istituzione dovrà allegare “alla nota di richiesta una relazione in cui viene analiticamente dimostrato il superamento delle motivazioni alla base del rigetto dell’istanza presentata in passato. In assenza di quanto richiesto Il Ministero non potrà dare corso all’istanza presentata”. Tali considerazioni valgono a maggior ragione per le Istituzioni con istanze ancora in itinere e che dovessero ottenere un provvedimento di diniego successivamente al 1° febbraio 2023. Tali Istituzioni potranno presentare una nuova istanza per l’a.a. 2023/2024 formulando apposita richiesta alla scrivente Direzione generale (dgistituzioni@pec.mur.gov.it) di apertura della sopraindicata procedura informatica, non oltre 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego ministeriale e comunque non oltre il 15 maggio 2023. Tale nuova istanza, cui dovrà essere allegata la citata relazione in cui viene analiticamente dimostrato il superamento delle motivazioni alla base del rigetto dell’istanza presentata per l’a.a. 2022/2023, dovrà essere inserita nella predetta procedura informatica entro il
termine massimo di 20 giorni dall’apertura della stessa.

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