La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), ha previsto la figura del mobility manager.
L’art. 5 comma 6 della suddetta legge prevede infatti che:
al fine di assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell’uso individuale dell’automobile privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility manager scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente”.
Il mobility manager scolastico ha il compito di:
- organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni;
- mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto;
- coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune;
- verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi;
- garantire l’intermodalità e l’interscambio;
- favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;
- segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.
La legge prevede espressamente che dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si è svolto lunedì 8 novembre l’incontro tra le organizzazioni sindacali e la Direzione Generale per lo Studente per esaminare la bozza delle Linee guida per l’istituzione del mobility manager.
Nel corso dell’incontro le organizzazioni sindacali hanno chiesto che:
- non venga prevista l’obbligatorietà della figura
- che sia indicato in modo chiaro che, laddove possibile e necessario, la procedura di individuazione sia di competenza del collegio dei docenti
- che i soggetti designati siano accompagnati da specifiche attività di formazione
- di prevedere un compenso per questa figura incrementando il Fondo di Istituto o introducendo appositi fondi, anche con modifica del provvedimento legislativo di riferimento.