RSU (RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA)
La RSU è l’organismo di rappresentanza sindacale dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ideato con l’intesa-quadro del 1991 e istituito a seguito dell’accordo firmato tra le parti sociali e il governo il 23 luglio 1993 (Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo).
La carica di componente RSU, in una Istituzione scolastica, è incompatibile con quella di consigliere di minoranza di un Ente Locale eletto come rappresentante di una Lista Civica?
A questo quesito ha risposto l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) facendo riferimento all’art. 8 dell’ACNQ (Accordo Collettivo Nazionale Quadro) del 12 aprile 2022:
La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU”.
La norma in esame comporta quindi che la carica di componente RSU sia incompatibile con quella di consigliere, anche di minoranza di un Ente Locale.
Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.