In occasione del conferimento dei contratti di supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), come per le immissioni in ruolo trovano applicazione le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie della legge 12 marzo 1999 n. 68.
L’art. 3 di tale legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”. La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie” a cui spettano rispettivamente il 7% e l’1% dei posti. Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili:
- con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%
- contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.
Le persone che beneficiano di tale legge hanno quindi diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l’assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni. Si può in questo caso verificare la circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso ma titolare della Legge 68/1999, possa “scavalcare” persone con punteggio più alto. Per un approfondimento sul funzionamento della riserva di posti rinviamo a questo articolo.
AGGIORNAMENTO DELLE GPS
Per fare valere questo diritto l’ordinanza ministeriale prevede all’art. 7 comma 4 lettera h) che:
- i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
- Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione, poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
Questo significa che il requisito ordinario è duplice:
-
iscrizione alle liste della Legge 68/1999
-
stato di disoccupazione alla data di scadenza della domanda GPS
L’ordinanza quindi richiede di dichiarare l’iscrizione “attuale” alla lista di collocamento (che evidentemente presuppone la qualità di disoccupato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda) oppure, in alternativa, occorre dichiarare la procedura (intesa come precedente inserimento nelle GPS\GAE oppure precedente concorso) in cui l’aspirante ha già presentato la certificazione richiesta.
Ciò comporta, in concreto, che non possono dichiarare tale diritto coloro che, alla data di presentazione della domanda, risultano titolari di un contratto di lavoro in essere e non hanno mai prodotto la relativa certificazione nell’ambito di precedenti procedure amministrative. In assenza sia dello stato attuale di disoccupazione sia di una precedente dichiarazione valida, infatti, l’ordinanza non consente una prima attestazione del requisito.
Tale interpretazione è stata confermata anche dalla sindacalista Chiara Cozzetto (ANIEF), la quale ha chiarito che la possibilità di dichiarare la riserva, in presenza di un contratto a tempo determinato, presuppone comunque una precedente iscrizione alle liste del collocamento mirato già formalmente certificata in altra procedura (vedi minuto 28:20).
Questo perché l’ordinanza, nonostante le richieste del sindacato, non consente una dichiarazione “ex novo” in assenza dello stato di disoccupazione o di una precedente certificazione.
Il punto è confermato dalla FAQ 79 del Ministero:
Ho recentemente acquisito un titolo che dà diritto alla riserva dei posti ex L. 68/1999. Posso farlo valere per l’iscrizione in GPS?
Sì, purché alla data di scadenza delle istanze si risulti iscritti negli appositi elenchi dei centri provinciali per l’impiego. In mancanza di iscrizione in tali elenchi, in quanto già occupati, occorre aver presentato in precedenza la documentazione richiesta.
Sul punto però si segnala la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1342/2025, che ha fornito un importante chiarimento interpretativo in materia di collocamento mirato e riserva dei posti nelle GPS.
Il Tribunale ha infatti affermato che la perdita dello stato di disoccupazione dovuta allo svolgimento di un contratto a tempo determinato non determina automaticamente la perdita definitiva del diritto alla riserva, ma comporta al più una sospensione temporanea dell’iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio, destinata a riattivarsi al termine del rapporto di lavoro. Tale principio assume particolare rilevanza nel settore scolastico, caratterizzato da rapporti di lavoro a termine e da frequenti periodi di alternanza tra occupazione e disoccupazione.
Secondo il giudice, sarebbe contrario alla ratio della Legge n. 68/1999 escludere dalla riserva proprio quei docenti disabili che hanno svolto supplenze, poiché la temporanea occupazione non fa venir meno in modo definitivo lo status di soggetto appartenente alle categorie protette, né il diritto alla tutela prevista dall’ordinamento.
Per un approfondimento sulla sentenza di veda qui.


