L’INAL ha emanato la circolare n. 1 del 9 gennaio 2026 con la quale vengono fornite indicazioni sulla tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026, così come previsto dal decreto-legge 24 giugno 2025 con convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 109.
Con una norma di interpretazione autentica (articolo 7 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159), è stato altresì chiarito che la tutela prevista dal suddetto articolo 18 si applica anche a eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o al domicilio dello studente.
A. Tutela assicurativa per l’attività di insegnamento e apprendimento
A decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026, le attività di insegnamento e apprendimento svolte nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore rientrano stabilmente tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, superando la precedente limitazione che fino all’anno scolastico e all’anno accademico 2022/2023 circoscriveva l’obbligo assicurativo allo svolgimento delle esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche. Si riepiloga di seguito la disciplina assicurativa, già illustrata diffusamente nella circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45, rinviando per le prestazioni assicurative al paragrafo B della medesima circolare.
1. Personale scolastico, personale docente, tecnico-amministrativo, esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori
La copertura assicurativa per il personale scolastico, personale docente e tecnico-amministrativo, nonché per gli esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del citato articolo 18, comprende tutte le attività di insegnamento.
Sono pertanto assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca, esclusi fino all’anno scolastico e all’anno accademico 2022/2023 dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.
In risposta ad alcuni quesiti, con riferimento al personale accademico si precisa che, per espressa previsione contenuta nell’articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 853, rientrano nella tutela assicurativa Inail le attività di docenza svolte in virtù di contratti di lavoro subordinato del personale in questione (contratti di ricerca, incarichi di ricerca, ecc.) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, articoli 22 e seguenti.
La tutela del personale in argomento opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.
L’assicurazione, pertanto, opera per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività sia interne che esterne (per esempio viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.
2. Alunni e studenti
La copertura assicurativa riguarda gli alunni e gli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) che a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 sono ridenominati “formazione scuola-lavoro”, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica).
Sono compresi nella copertura assicurativa gli alunni e gli studenti dalla scuola dell’infanzia all’università.
L’assicurazione si estende all’attività di apprendimento, superando la precedente limitazione che fino all’anno scolastico e all’anno accademico 2022/2023 circoscriveva l’obbligo assicurativo allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.
La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).
Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).
Sono ricompresi nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 5676 stabilisce espressamente che sono attività‡ proprie della scuola.
Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.
3. Infortuni in itinere occorsi a studenti impegnati nei percorsi formazione scuola-lavoro (ex PCTO)
L’articolo 7 (Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro) del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha disposto al comma 1: Le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o al domicilio dello studente.
Sono, quindi, ricompresi nella tutela assicurativa Inail non solo gli infortuni in itinere occorsi agli studenti durante il tragitto di andata e ritorno tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, ma anche quelli occorsi nel tragitto di andata e ritorno dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro.
Trattandosi di una norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo, il riconoscimento della tutela agli infortuni in questione si applica non solo agli eventi accaduti nell’anno scolastico 2025/2026 ma anche a quelli accaduti negli anni scolastici 2023/2024 (a partire dal quale è stata prevista la tutela di cui all’articolo 18) e 2024/2025 (a cui Ë stata estesa la medesima tutela per effetto del comma 4-bis dello stesso articolo 18).
Gli eventi lesivi in argomento ricadono, pertanto, nel termine di prescrizione triennale stabilito per le prestazioni assicurative dall’articolo 112, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
In attuazione di quanto sopra, le strutture territoriali provvederanno a riesaminare i casi respinti, compresi quelli con opposizione, presentata ai sensi dell’articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, definita negativamente.
4. Prestazioni per infortuni e malattie professionali di alunni e studenti
In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’Inail eroga le prestazioni economiche, sanitarie, sociosanitarie e integrative, previste dalla vigente normativa.
Per gli alunni e gli studenti non è prevista l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.
Pacifica, invece, Ë l’erogazione delle prestazioni sanitarie durante il periodo dell’inabilità temporanea, anche dopo la guarigione clinica, se necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato.
B. Personale e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali. Applicazione della gestione per conto dello Stato
Le scuole e gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 127 e 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112410, secondo cui per i dipendenti dello Stato l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni. In attuazione di queste norme, il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 ha previsto la copertura assicurativa dei dipendenti dello Stato mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato”.
Sulla materia è intervenuto da ultimo l’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che nell’indicare al comma 1-quater le amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato menziona specificatamente le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica, (…) e le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento e di Bolzano.
In risposta ad alcuni quesiti, si conferma, pertanto, che la gestione per conto dello Stato si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali con contratto di lavoro subordinato e agli studenti, comprese, tra gli altri, anche le università‡ statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Non rientrano nella suddetta gestione le collaborazioni coordinate e continuative13 di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile14, che sono assicurate con premio di assicurazione ordinario determinato, ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione al tasso medio di tariffa della lavorazione svolta.
La base imponibile su cui calcolare il premio dovuto Ë costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail, secondo le previsioni dell’articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come stabilito dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
C. Regime assicurativo per allievi degli istituti tecnici superiori (ITS)
In risposta ad alcuni quesiti, si precisa che, in linea con le indicazioni già fornite a suo tempo dal Ministero dell’istruzione e del merito15, gli allievi degli istituti tecnici superiori (ITS) che svolgono corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili, nonché percorsi formativi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate presso le aziende, sono assicurati all’Inail mediante il pagamento di un premio assicurativo ordinario determinato ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112416.
Si applica, infatti, il medesimo regime assicurativo illustrato al paragrafo 5 della circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45, per gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali.
Il premio è calcolato in base al tasso medio del 14,21 per mille della voce di tariffa 0616 delle gestioni Terziario e Altre Attività a seconda della classificazione operata dall’Inps, voce a cui sono riferibili le attività‡ di apprendimento in aula e quelle in azienda o comunque svolte al di fuori dei locali dell’Istituto tecnico.
La base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, rapportata ai giorni di presenza.
D. Premio speciale unitario per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali
Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli alunni e studenti Ë attuata mediante il pagamento di un premio speciale unitario annuale, ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 1969.
A seguito dell’estensione della tutela assicurativa all’attività di apprendimento, disposta inizialmente soltanto per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023/2024, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 126 del 13 ottobre 2023, la misura del premio speciale unitario Ë stata fissata in 9,87 euro per ciascun alunno/studente, a cui va aggiunta l’addizionale dell’1%, prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Il suddetto premio Ë rivalutato annualmente a norma dell’articolo 116 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Per quanto riguarda gli importi da applicare per la regolazione del premio speciale unitario per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, si rinvia alla circolare Inail 18 settembre 2025, n. 48, paragrafo 8.


