É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 48 del 4 Maggio 2023 (meglio noto come Decreto Lavoro).
Tra le misure previste, vi sono importanti misure anche per la sicurezza a scuola.
ESTENSIONE TEMPORANEA DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ASSICURAZIONE INAIL
L’articolo 18 del provvedimento prevede, in via transitoria, con riferimento all’anno scolastico 2023-24 e all’anno accademico 2023-24, un’estensione dell’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell’istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale.
In base a tale estensione, le categorie di soggetti analiticamente individuati – operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento.
La norma vigente a regime comprende invece nell’ambito dell’assicurazione, con riferimento ai summenzionati settori dell’istruzione e della formazione, esclusivamente gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro – ferma restando l’inclusione nel regime assicurativo di alcune categorie di soggetti in relazione alle specifiche attività lavorative svolte.
QUALI CATEGORIE RIGUARDA
L’estensione riguarda le seguenti categorie:
- il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
- gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria
professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate; - gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
INFORTUNI IN ITINERE
Per infortunio in itinere si intende quello occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge osservano che l’estensione in oggetto fornisce, per i lavoratori interessati dalla stessa, anche la base giuridica esplicita per l’applicazione agli stessi – nel suddetto anno scolastico o accademico – della tutela contro gli infortuni in itinere, la quale è stata riconosciuta finora in favore di insegnanti e istruttori solo sulla base di alcune sentenze. La tutela contro i suddetti infortuni in itinere resta invece esclusa per gli studenti e allievi, così come specificato dalla limitazione posta dalla lettera f) del comma 2 e in conformità alla norma generale che, includendo la categoria degli infortuni in itinere nella tutela assicurativa dell’INAIL, fa riferimento esclusivo agli spostamenti da o verso un “luogo di lavoro”.
ESTENSIONE TERMPORANEA PER VALUTARNE L’IMPATTO
L’estensione temporanea in oggetto è posta esplicitamente al fine della valutazione dell’impatto della medesima estensione.