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Estensione carta del docente ai supplenti annuali (31 agosto) e valutazione per intero del servizio preruolo per la ricostruzione di carriera [Novità Decreto Salva-Infrazioni]

Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 7 Giugno è stato approvato il Decreto Legge contenente le Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da attività dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (c.d. Decreto salva-infrazioni).

Attualmente l’Italia presenta ben 83 procedure d’infrazione pendenti con l’Unione Europea. L’obiettivo del Decreto è quello di intervenire in modo specifico sulla chiusura di 8 procedure d’infrazione, evitando altre 12 procedure d’infrazione. 

Tra le misure previste vi sono due importanti provvedimenti previsti per il mondo della scuola:

  • L’assegnazione della c.d. “Carta del Docente” anche ai supplenti annuali (su posto vacante e disponibile quindi al 31 agosto). Ricordiamo che attualmente la carta del docente viene riconosciuta ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, sono numerorse le sentenze che in questi mesi stanno riconoscendo il diritto dei supplenti al bonus. Anche il Consiglio di Stato con la sentenza del 16/03/2022 si era espresso verso il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione anche al personale supplente.
    In questo modo la carta del docente (di importo pari a 500,00 €) viene estesa a  circa 83.000 supplenti annuali. Per garantire l’ampliamento della platea degli utenti, il finanziamento della Carta del Docente viene incrementato di 10 milioni di euro.
  • Il riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera dell’intero periodo di preruolo. Ricordiamo che attualmente solo i primi 4 anni di preruolo vengono riconosciuti interamente mentre, per la parte eccedente, i 2/3 vengono riconosciuti ai fini economici e giuridici mentre 1/3 ai soli fini economici. L’anzianità utile ai fini giuridici ed economici è utile al raggiungimento sia della classe superiore (fini giuridici) mentre non è utile in tal senso. Solo con il c.d. riallineamento della carriera l’anzianità utile ai soli fini economici diventi interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
    Con la misura approvata il riconoscimento del servizio “pre-ruolo” verrà ora assicurato ai docenti, sia a fini giuridici che economici, già al momento della richiesta di ricostruzione di carriera e dopo aver superato il periodo di prova e ottenuto la conferma in ruolo.

Di seguito il testo degli articoli che interessano la scuola (BOZZA)

ART. 11

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al personale docente delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell’articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.

2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell’articolo 569 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole «sino ad un massimo di tre anni” e delle parole «e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».

3. Ai fini del presente articolo è autorizzata a decorrere dall’anno 2023 la spesa di 6.688.424 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ART. 14

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Procedura d’infrazione 2014/4231)

1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

all’articolo 485:

al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;

al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

il comma 4 è abrogato;

al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;

all’articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;

all’articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici».

Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a), quantificati per gli immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo, in euro 17.305.440,65 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis, legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera c), quantificati per gli immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2023 – 24 in euro 4.555.187,01 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis, legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ART. 15

(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente- Caso ARES (2021) 5623843)

1. All’articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «del docente di ruolo», sono aggiunte le parole: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dell’importo nominale» è aggiunta la parola: «massimo».

VEDI IL SITO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
VEDI IL COMUNICATO DEL MIM

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