Con la nota n. 2244 del 26 Marzo 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha fornito indicazioni operative sulle “Misure di semplificazione per l’accesso all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo ai sensi dell’art.1 commi da 180 a 182 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’esonero contributivo a favore delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato che abbiano almeno due figli. L’esonero spetta già a partire dal mese di gennaio 2024.
A CHI SI APPLICA
L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia già instaurati sia che si instaureranno nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola annualità del 2024, in via sperimentale, l’esonero contributivo è esteso alle lavoratrici madri di due figli.
Nello specifico, l’esonero contributivo spetta in favore:
- delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, soddisfino il requisito richiesto di essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni. La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
- Parimenti, l’esonero spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni. Il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio.
ESEMPI
- La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l’11 giugno 2024. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l’esonero. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l’esonero contributivo;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.
I casi esemplificativi di cui sopra si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in corso alle date indicate. Resta fermo che, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto, nelle ipotesi in cui la nascita del secondo figlio avvenga l’11 giugno 2024 e il rapporto di lavoro dipendente venga instaurato a decorrere dal 1° settembre 2024, l’esonero contributivo trova applicazione a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024.
La riduzione contributiva in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.
FINO A QUANDO SI APPLICA
L’esonero per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Inoltre, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:
- l’esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
- l’esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.
IMPORTO
L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.
PART-TIME
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM)
Al fine di agevolare l’accesso all’esonero in argomento e in un’ottica di semplificazione dei processi
amministrativi in carico alle segreterie scolastiche, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) mette a disposizione del personale scolastico (dirigenti scolastici, personale docente ed educativo e personale ATA) un applicativo informatico, accessibile dal SIDI, mediante il quale le lavoratrici madri potranno comunicare la volontà di beneficiare della misura, nonché i dati necessari a verificare la sussistenza dei requisiti che determinano il diritto al beneficio.
L’applicativo rientra nel programma per la semplificazione portato avanti dal Ministero che ha individuato, tra le priorità strategiche, lo snellimento delle procedure amministrative e la razionalizzazione del lavoro del personale assegnato alle segreterie scolastiche. Tale strumento digitale, infatti, consente una presentazione facilitata della domanda di esonero da parte delle lavoratrici madri, mediante la semplice compilazione di un format con le informazioni necessarie, velocizza il riconoscimento della misura grazie alla verifica automatizzata del possesso dei requisiti e non prevede operazioni procedurali a carico delle segreterie.
Se riconosciuto, l’esonero verrà quantificato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti e accreditato direttamente alla lavoratrice madre beneficiaria tramite il sistema NoiPa.
La Circolare dell’INPS n. 27 del 31 gennaio 2024, a cui si rimanda anche per chiarimenti sulle condizioni di spettanza della misura, prevede anche la possibilità di comunicare le informazioni necessarie direttamente all’INPS, mediante apposito applicativo che sarà reso disponibile sul portale istituzionale dell’Istituto.
Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici a dare adeguata informativa ai docenti e al personale ATA delle proprie istituzioni scolastiche delle indicazioni sotto riportate relative alle modalità e alle tempistiche di presentazione della domanda per beneficiare dell’esonero previsto dall’art. 1, commi 180-182, della Legge 213/2023.
Indicazioni per presentare l’istanza nell’area riservata:
Per accedere al servizio l’utente deve effettuare il login nell‘area riservata in alto a destra all’interno del sito del Ministero (http://mim.gov.it) accedendo con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Effettuato l’accesso nell’area riservata l’utente dovrà selezionare il servizio “Decontribuzione di maternità” nell’elenco di tutti i servizi (menù -> servizi -> tutti i servizi). Il servizio è disponibile a partire dalle ore 14.00 del giorno 27 marzo e resterà attivo fino al giorno 8 aprile alle ore 14.00. Una volta effettuato l’accesso all’istanza, i dati anagrafici della lavoratrice verranno compilati automaticamente (eventuali rettifiche possono essere effettuate dalla funzione Gestione profilo -> Modifica dati personali sempre nell’area riservata).
Nell’istanza le lavoratrici in possesso dei requisiti previsti dalla circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024 dovranno indicare i dati anagrafici dei figli (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale).
È possibile indicare da due ad un massimo tre figli. In caso di lavoratrice madre di più di tre figli è necessario includere tra quelli comunicati il codice fiscale del figlio più piccolo. Nel caso si indichino solo due figli, si ricorda che nella circolare INPS citata, al paragrafo condizioni di spettanza dell’esonero, è indicato che: <> Compilata l’istanza, l’utente dovrà procedere all’inoltro con lo specifico pulsante e potrà successivamente scaricarla in pdf. Per procedere all’inoltro, l’utente dovrà prendere visione dell’informativa privacy.
Si invitano gli utenti a verificare attentamente quanto inserito prima dell’inoltro, in quanto, una volta inviata l’istanza, non sarà più possibile apportare modifiche. In allegato si riportano le schermate della funzione digitale sopra descritta. Le segreterie scolastiche, al fine di fornire supporto al personale, possono richiedere assistenza al servizio Help Desk Amministrativo-Contabile – HDAC, disponibile su: Applicazioni SIDI > Gestione Finanziario Contabile > Help Desk Amministrativo Contabile.