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sabato, Ottobre 5, 2024
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Esami di Stato e prove d’esame non equipollenti: nessun riferimento nei tabelloni dell’istituto né nel registro elettronico

L’art. 24 dell’OM 45 del 9 Marzo 2023 detta disposizioni in merito allo svolgimeno degli  Esami di Stato conclusivi del II ciclo d’istruzione per i candidati con disabilità.

Com’è noto è il consiglio di classe che stabilisce la tipologia delle prove d’esame che, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI), possono:

  • avere valore equipollente, ossia ritenute dello stesso valore di quelle somministrate alla classe.
  • non avere valore equipollente

A seconda dei casi allo studente verrà rilasciato il diploma di scuola secondaria di II grado oppure l’attestato di frequenza. 

DIPLOMA
Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione avente valore legale. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO
Agli studenti con disabilità per i quali:

  • sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe, prove d’esame non equipollenti o
  • che non partecipano agli esami o
  • che non sostengono una o più prove

è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017 recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento (art. 20 comma 6 Decreto 62/2017 e art. 24 dell’OM 45 del 9 Marzo 2023.

É bene precisare che l’attestazione di credito formativo non consente l’iscrizione all’università. La Circolare Ministeriale n. 125 indica le funzioni dell’attestazione:

  • Descrivere le competenze e le capacità acquisite dall’alunno con disabilità, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;

  • permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all’ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l’impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall’alunno con disabilità e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell’alunno;

  • fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall’alunno con disabilità e su come tali capacità possono esplicarsi;

  • essere compilata anche per gli alunni con disabilità definiti “gravi” perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l’inserimento in una situazione protetta.

VEDI LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PEI
VEDI L’OM
VEDI IL DECRETO 62/2017

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