Con l’OM 234 del 5 dicembre 2024 sono state indette le elezioni del CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione).
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
Entro tale data sono consentiti:
- la distribuzione nei locali della scuola o dell’ufficio di scritti relativi ai programmi;
- l’affissione del materiale di propaganda elettorale negli appositi spazi messi a disposizione negli edifici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- lo svolgimento di riunioni in detti edifici scolastici fuori dell’orario di servizio e di lezione; lo svolgimento di riunioni nelle scuole nelle ultime due ore dell’orario di lezione o di servizio.
A tale fine i dirigenti scolastici si adopereranno per concentrare le riunioni per ciascuna componente nella stessa giornata.
Le riunioni devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico e non possono superare, rispettivamente, per ogni istituzione scolastica, plesso o sezione associata, il numero di una per ogni lista.
La facoltà di chiedere assemblee ai dirigenti scolastici è in capo al presentatore di lista, ai candidati, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare secondo quanto previsto dalla presente Ordinanza.
Le riunioni per la propaganda elettorale possono essere organizzate anche su base territoriale e rivolte al corpo elettorale appartenente anche a più scuole.
MONTE ORE DELLE ASSEMBLEE SINDACALI
Per quanto concerne i lavoratori della scuola, l’art. 8 del CCNL comparto scuola prevede che:
I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese”.
Pertanto, i lavoratori hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro per un massimo di 10 ore in ciascun anno scolastico senza avere alcuna decurtazione dello stipendio.
L’art. 30 comma 9 dell’OM 234 del 5 dicembre 2023 precisa che:
Le ore per lo svolgimento di riunioni nelle scuole durante le ultime due ore dell’orario di lezione o di servizio, sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL.
Pertanto le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi che si svolgono nelle ultime due ore dell’orario di lezione o di servizio, non si considerano ai fini del computo del monte ore complessivo di 10 ore previsto per le assemblee sindacali.